Art. 8.

Modifiche   all'art.   99  del  regolamento  regionale  n.  1/2002  e
                        successive modifiche



   1. Al comma 1 dell'art. 99 del regolamento regionale n. 1/2002, le
parole:  «avvalendosi  dell'assistenza  tecnico-amministrativa  della
struttura “Gare di appalti e contratti”» sono soppresse.
   2.  Il comma 4 dell'art. 99 del regolamento regionale n. 1/2002 e'
sostituito dal seguente:
   «4.  I  contratti  stipulati  per  scrittura privata devono essere
tempestivamente  inviati,  in  bollo ai sensi dell'art. 2 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (disciplina
dell'imposta  di  bollo),  in due originali, unitamente agli atti, in
copia  conforme,  che  ne hanno consentito l'adozione, alla struttura
dell'ufficiale  rogante di cui all'art. 100. Tale struttura provvede,
previa verifica dei motivi di nullita', all'apposizione del numero di
registro  cronologico  e  alla  registrazione  presso l'Agenzia delle
entrate,  se  e  quando  sia  dovuta,  nonche'  a tutti i conseguenti
obblighi fiscali e di legge.».
   3.  Al  comma  5  dell'art. 99 del regolamento regionale n. 1/2002
sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  le  parole:  «di  rito»  sono  sostituite dalle seguenti: «di
legge»;
    b)  dopo  le  parole:  «fiscali  e  di  legge.»  sono aggiunte le
seguenti:  «,  ivi  compresa  la registrazione presso l'Agenzia delle
entrate.».
   4. Al comma 6 dell'art. 99 del regolamento regionale n. 1/2002, le
parole:  «,  e  una  copia  conforme del contratto stipulato in forma
pubblica   amministrativa   repertoriato.»   sono   sostituite  dalle
seguenti:  «e  un estratto autentico del contratto stipulato in forma
pubblica  amministrativa, repertoriato e registrato all'Agenzia delle
entrate.».