Art. 8. Modifiche all'art. 99 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche 1. Al comma 1 dell'art. 99 del regolamento regionale n. 1/2002, le parole: «avvalendosi dell'assistenza tecnico-amministrativa della struttura “Gare di appalti e contratti”» sono soppresse. 2. Il comma 4 dell'art. 99 del regolamento regionale n. 1/2002 e' sostituito dal seguente: «4. I contratti stipulati per scrittura privata devono essere tempestivamente inviati, in bollo ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (disciplina dell'imposta di bollo), in due originali, unitamente agli atti, in copia conforme, che ne hanno consentito l'adozione, alla struttura dell'ufficiale rogante di cui all'art. 100. Tale struttura provvede, previa verifica dei motivi di nullita', all'apposizione del numero di registro cronologico e alla registrazione presso l'Agenzia delle entrate, se e quando sia dovuta, nonche' a tutti i conseguenti obblighi fiscali e di legge.». 3. Al comma 5 dell'art. 99 del regolamento regionale n. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: «di rito» sono sostituite dalle seguenti: «di legge»; b) dopo le parole: «fiscali e di legge.» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresa la registrazione presso l'Agenzia delle entrate.». 4. Al comma 6 dell'art. 99 del regolamento regionale n. 1/2002, le parole: «, e una copia conforme del contratto stipulato in forma pubblica amministrativa repertoriato.» sono sostituite dalle seguenti: «e un estratto autentico del contratto stipulato in forma pubblica amministrativa, repertoriato e registrato all'Agenzia delle entrate.».