Art. 9. Modifiche all'art. 100 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche 1. Al comma 1 dell'art. 100 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: «con funzioni caratteristiche» sono soppresse; b) dopo le parole: «Ufficiale rogante» sono inserite le parole: «e contratti». 2. Al comma 2 dell'art. 100 del regolamento regionale n. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) assiste alle gare di appalto ad evidenza pubblica, redigendone, nel rispetto della normativa statale vigente, i verbali da registrarsi, unitamente al contratto, all'Agenzia delle entrate a spese dell'aggiudicatario-contraente; »; b) alla lettera b), dopo le parole: «previsti dalle leggi» sono aggiunte le seguenti: «e i contratti di appalto e di concessione derivanti da procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa statale vigente»; c) alla lettera d) le parole: «l'ufficio del registro» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia delle entrate»; d) dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis) provvede alla quantificazione e alla richiesta ai contraenti con la Regione delle spese contrattuali attinenti alla redazione, alle copie, agli estratti e ai tributi; »; e) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti: «h-bis) cura la tenuta del repertorio degli atti pubblici e a scrittura privata autenticata, del registro cronologico degli atti a scrittura privata e dell'archivio degli atti contrattuali in originale; e' responsabile della custodia e dell'utilizzo del sigillo; h-ter) fornisce consulenza, ove richiesta, ai dirigenti regionali per l'espletamento dell'attivita' contrattuale di loro competenza.».