Art. 9.

Modifiche   all'art.  100  del  regolamento  regionale  n.  1/2002  e
                        successive modifiche



   1.  Al comma 1 dell'art. 100 del regolamento regionale n. 1/2002 e
successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
    a) le parole: «con funzioni caratteristiche» sono soppresse;
    b)  dopo  le parole: «Ufficiale rogante» sono inserite le parole:
«e contratti».
   2.  Al  comma  2 dell'art. 100 del regolamento regionale n. 1/2002
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    «a)   assiste   alle   gare  di  appalto  ad  evidenza  pubblica,
redigendone,  nel rispetto della normativa statale vigente, i verbali
da  registrarsi, unitamente al contratto, all'Agenzia delle entrate a
spese dell'aggiudicatario-contraente; »;
    b)  alla  lettera b), dopo le parole: «previsti dalle leggi» sono
aggiunte  le  seguenti:  «e  i  contratti di appalto e di concessione
derivanti  da  procedure  ad  evidenza  pubblica,  nel rispetto della
normativa statale vigente»;
    c)  alla  lettera  d)  le  parole:  «l'ufficio del registro» sono
sostituite dalle seguenti:
    «l'Agenzia delle entrate»;
    d) dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
    «g-bis)   provvede  alla  quantificazione  e  alla  richiesta  ai
contraenti  con  la  Regione  delle spese contrattuali attinenti alla
redazione, alle copie, agli estratti e ai tributi; »;
    e) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:
    «h-bis)  cura  la  tenuta  del repertorio degli atti pubblici e a
scrittura  privata autenticata, del registro cronologico degli atti a
scrittura   privata   e  dell'archivio  degli  atti  contrattuali  in
originale;   e'  responsabile  della  custodia  e  dell'utilizzo  del
sigillo;
    h-ter) fornisce consulenza, ove richiesta, ai dirigenti regionali
per l'espletamento dell'attivita' contrattuale di loro competenza.».