Art. 11. Classificazione delle strutture 1. La classificazione delle strutture e' effettuata dalla provincia competente per territorio e costituisce condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 26 della legge regionale n. 13/2007. 2. La provincia, sulla base dei requisiti minimi funzionali e strutturali di cui agli artt. 9 e 10, classifica: a) i campeggi con un numero di stelle da 1 a 4; b) i villaggi turistici con un numero di stelle da 2 a 4; c) le aree attrezzate per la sosta temporanea in una categoria unica. 3. La provincia procede al declassamento d'ufficio della struttura o, in caso di categoria unica, all'annullamento della classificazione, qualora accerti il venir meno dei requisiti minimi richiesti. 4. La provincia, su istanza del titolare o del gestore della struttura, puo' procedere all'attribuzione di una classificazione superiore, previo accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti minimi previsti per l'attribuzione della relativa classificazione. 5. La provincia comunica al comune ogni eventuale variazione della classificazione anche ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio.