Art. 11.

                   Classificazione delle strutture

   1.   La   classificazione  delle  strutture  e'  effettuata  dalla
provincia   competente   per   territorio  e  costituisce  condizione
necessaria  per  il  rilascio  dell'autorizzazione di cui all'art. 26
della legge regionale n. 13/2007.
   2.  La  provincia,  sulla  base  dei requisiti minimi funzionali e
strutturali di cui agli artt. 9 e 10, classifica:
    a) i campeggi con un numero di stelle da 1 a 4;
    b) i villaggi turistici con un numero di stelle da 2 a 4;
    c)  le  aree  attrezzate per la sosta temporanea in una categoria
unica.
   3. La provincia procede al declassamento d'ufficio della struttura
o,    in    caso   di   categoria   unica,   all'annullamento   della
classificazione,  qualora  accerti il venir meno dei requisiti minimi
richiesti.
   4.  La  provincia,  su  istanza  del  titolare o del gestore della
struttura,  puo'  procedere  all'attribuzione  di una classificazione
superiore,  previo accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti
minimi previsti per l'attribuzione della relativa classificazione.
   5. La provincia comunica al comune ogni eventuale variazione della
classificazione  anche ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione
all'esercizio.