Art. 12.

                  Procedura per la classificazione

   1.  Il  titolare  o  il  gestore  della  struttura  presenta  alla
provincia  competente  per  territorio, sulla base di uno schema tipo
predisposto   dalla   stessa,   domanda   per   l'attribuzione  della
classificazione,  allegando  la documentazione attestante il possesso
dei requisiti previsti per il livello di classificazione richiesto.
   2.  La  provincia,  entro  trenta giorni dalla presentazione della
domanda, provvede all'attribuzione della classificazione.
   3.   Decorso   il   termine   di  cui  al  comma  2,  il  silenzio
dell'amministrazione   provinciale   equivale   a   provvedimento  di
accoglimento  della  domanda,  ai  sensi dell'art. 20, comma 1, della
legge  7  agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e
successive modificazioni.
   4.  La  provincia,  entro  trenta  giorni  dall'attribuzione della
classificazione,  comunica  la  stessa all'interessato e al comune in
cui e' situata la struttura nonche' le eventuali variazioni.