Art. 12. Procedura per la classificazione 1. Il titolare o il gestore della struttura presenta alla provincia competente per territorio, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla stessa, domanda per l'attribuzione della classificazione, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per il livello di classificazione richiesto. 2. La provincia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, provvede all'attribuzione della classificazione. 3. Decorso il termine di cui al comma 2, il silenzio dell'amministrazione provinciale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni. 4. La provincia, entro trenta giorni dall'attribuzione della classificazione, comunica la stessa all'interessato e al comune in cui e' situata la struttura nonche' le eventuali variazioni.