Art. 14. Denominazione 1. La denominazione di ciascuna struttura non puo' essere uguale a quella di altre strutture ricettive, alberghiere, extralberghiere o all'aria aperta, presenti nel territorio provinciale, fatte salve le denominazioni gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Non puo' essere assunta ne' pubblicizzata una denominazione che faccia riferimento ad una tipologia di struttura ricettiva diversa da quella dichiarata, ne' che crei incertezza sulla natura e sulla classificazione della struttura. 3. La denominazione e' indicata nell'insegna della struttura posta sulla facciata principale della stessa. Oltre alla denominazione della struttura, e' necessaria l'indicazione della tipologia della struttura ricettiva, quale campeggio, villaggio turistico, area di sosta temporanea.