Art. 14.

                            Denominazione

   1. La denominazione di ciascuna struttura non puo' essere uguale a
quella  di  altre strutture ricettive, alberghiere, extralberghiere o
all'aria  aperta, presenti nel territorio provinciale, fatte salve le
denominazioni  gia'  esistenti  alla  data  di  entrata in vigore del
presente regolamento.
   2. Non puo' essere assunta ne' pubblicizzata una denominazione che
faccia riferimento ad una tipologia di struttura ricettiva diversa da
quella  dichiarata,  ne'  che  crei  incertezza  sulla natura e sulla
classificazione della struttura.
   3. La denominazione e' indicata nell'insegna della struttura posta
sulla  facciata  principale  della  stessa.  Oltre alla denominazione
della  struttura,  e'  necessaria l'indicazione della tipologia della
struttura  ricettiva,  quale  campeggio, villaggio turistico, area di
sosta temporanea.