Art. 15.

                      Disposizioni transitorie

   1.  A  decorrere  dal  novantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore  del  presente  regolamento, sulla base dei requisiti previsti
dallo  stesso,  il  titolare  o  il  gestore  delle strutture gia' in
possesso  dell'autorizzazione  all'esercizio dell'attivita', presenta
alla  provincia  competente per territorio, domanda per la variazione
della classificazione posseduta.
   2.  La  provincia,  entro  novanta  giorni  dal  ricevimento della
domanda,  provvede  alla nuova classificazione, dandone comunicazione
al comune competente e all'interessato.
   3.  Nelle more della nuova classificazione le strutture mantengono
la classificazione precedentemente attribuita.
   4.  Entro  centoventi  giorni  dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, qualora sulla base dei requisiti previsti dallo
stesso,  il  titolare  o  il gestore delle strutture gia' in possesso
dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita',  ritenga  che  la
struttura  stessa  mantenga  la  classificazione  gia' attribuita, lo
dichiara   alla   provincia   competente   per   territorio  mediante
autocertificazione  in  merito al possesso dei relativi requisiti. La
provincia,      entro      novanta     giorni     dal     ricevimento
dell'autocertificazione,  verifica le dichiarazioni rese, conferma la
classificazione  precedentemente  attribuita  e la comunica al comune
competente e all'interessato.
   5. Qualora la struttura non possieda i requisiti minimi funzionali
e  strutturali  previsti  dal presente regolamento per l'attribuzione
del  livello  minimo  di classificazione, il titolare o il gestore lo
comunica  alla  provincia  competente  entro  30 giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  regolamento.  La  provincia,  ove
sussistano  le  condizioni  per  proseguire  l'attivita',  sentito il
comune  competente, attribuisce provvisoriamente d'ufficio il livello
minimo  di  classificazione.  Il  mancato adeguamento della struttura
entro  il termine massimo di diciotto mesi dalla data di attribuzione
della   classificazione  provvisoria,  comporta  l'impossibilita'  di
proseguire l'attivita'.