Art. 15. Disposizioni transitorie 1. A decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base dei requisiti previsti dallo stesso, il titolare o il gestore delle strutture gia' in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', presenta alla provincia competente per territorio, domanda per la variazione della classificazione posseduta. 2. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, provvede alla nuova classificazione, dandone comunicazione al comune competente e all'interessato. 3. Nelle more della nuova classificazione le strutture mantengono la classificazione precedentemente attribuita. 4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora sulla base dei requisiti previsti dallo stesso, il titolare o il gestore delle strutture gia' in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', ritenga che la struttura stessa mantenga la classificazione gia' attribuita, lo dichiara alla provincia competente per territorio mediante autocertificazione in merito al possesso dei relativi requisiti. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione, verifica le dichiarazioni rese, conferma la classificazione precedentemente attribuita e la comunica al comune competente e all'interessato. 5. Qualora la struttura non possieda i requisiti minimi funzionali e strutturali previsti dal presente regolamento per l'attribuzione del livello minimo di classificazione, il titolare o il gestore lo comunica alla provincia competente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La provincia, ove sussistano le condizioni per proseguire l'attivita', sentito il comune competente, attribuisce provvisoriamente d'ufficio il livello minimo di classificazione. Il mancato adeguamento della struttura entro il termine massimo di diciotto mesi dalla data di attribuzione della classificazione provvisoria, comporta l'impossibilita' di proseguire l'attivita'.