Art. 16.

                             Abrogazioni

   1.  Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 59 della legge regionale n.
13/2007 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogati:
    a)  le  disposizioni  contenute nella legge regionale n. 3 maggio
1985,  n.  59  (Disciplina  dei  complessi  ricettivi  campeggistici)
relative  alla  materia turistica, la cui disciplina e' contenuta nel
regolamento  stesso; restano invece ferme le disposizioni di cui agli
artt. 10 e 27, comma 1, in quanto attinenti alla materia urbanistica;
    b)   il   regolamento   regionale   27   settembre   1993,  n.  2
(Caratteristiche  tecniche  dei  villaggi  turistici e dei campeggi e
requisiti per la loro classificazione in attuazione dell'art. 7 della
legge  regionale  n.  3  maggio 1985, n. 59 «Disciplina dei complessi
ricettivi campeggiatici»);
    c)   la   legge   regionale   n.   13   dicembre   1996,   n.  54
(Regolamentazione  del  turismo itinerante con istituzione delle aree
attrezzate di sosta per veicoli autosufficienti).
   Il  presente regolamento regionale sara' pubblicato sul Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare come regolamento Regione Lazio.

    Roma, 24 ottobre 2008

                              MARRAZZO

   (Omissis).