Art. 16. Abrogazioni 1. Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 59 della legge regionale n. 13/2007 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: a) le disposizioni contenute nella legge regionale n. 3 maggio 1985, n. 59 (Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici) relative alla materia turistica, la cui disciplina e' contenuta nel regolamento stesso; restano invece ferme le disposizioni di cui agli artt. 10 e 27, comma 1, in quanto attinenti alla materia urbanistica; b) il regolamento regionale 27 settembre 1993, n. 2 (Caratteristiche tecniche dei villaggi turistici e dei campeggi e requisiti per la loro classificazione in attuazione dell'art. 7 della legge regionale n. 3 maggio 1985, n. 59 «Disciplina dei complessi ricettivi campeggiatici»); c) la legge regionale n. 13 dicembre 1996, n. 54 (Regolamentazione del turismo itinerante con istituzione delle aree attrezzate di sosta per veicoli autosufficienti). Il presente regolamento regionale sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento Regione Lazio. Roma, 24 ottobre 2008 MARRAZZO (Omissis).