Art. 2.

   Strutture ricettive all'aria aperta e relative caratteristiche

   1. Sono strutture ricettive all'aria aperta, di seguito denominate
strutture:
    a) i campeggi;
    b) i villaggi turistici;
    c) le aree attrezzate per la sosta temporanea.
   2.  I  campeggi  sono  i complessi ricettivi aperti al pubblico, a
gestione  unitaria  ai  sensi  dell'art.  24,  comma  2,  della legge
regionale n. 13/2007, attrezzati prevalentemente, in riferimento alla
superficie  della  struttura,  per  la  sosta  e per il soggiorno dei
turisti  provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, quali tende ed
altre  unita'  abitative  mobili,  trasportabili dai medesimi per via
ordinaria  ed, in minor misura, purche' non eccedente il 40 per cento
della  superficie  della  struttura,  dei turisti sprovvisti di mezzi
autonomi di pernottamento.
   3.  I  villaggi  turistici  sono  i  complessi ricettivi aperti al
pubblico,  a  gestione unitaria ai sensi dell'art. 24, comma 2, della
legge   regionale   n.   13/2007,   attrezzati   prevalentemente,  in
riferimento  alla  superficie  della  struttura,  per  la  sosta e il
soggiorno  in  bungalows  ed altre unita' abitative mobili di turisti
sprovvisti  di  mezzi autonomi di pernottamento, ed, in minor misura,
purche'  non  eccedente  il  40  per  cento  della  superficie  della
struttura, dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento.
   4.  Le  aree  attrezzate  per  la  sosta  temporanea,  di  seguito
denominate  aree  di  sosta,  sono  le aree destinate al soggiorno di
turisti   provvisti   di   mezzi  autonomi  di  pernottamento,  quali
autocaravan,  caravan  e camper, per una permanenza massima di 72 ore
consecutive.