Art. 2. Strutture ricettive all'aria aperta e relative caratteristiche 1. Sono strutture ricettive all'aria aperta, di seguito denominate strutture: a) i campeggi; b) i villaggi turistici; c) le aree attrezzate per la sosta temporanea. 2. I campeggi sono i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge regionale n. 13/2007, attrezzati prevalentemente, in riferimento alla superficie della struttura, per la sosta e per il soggiorno dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, quali tende ed altre unita' abitative mobili, trasportabili dai medesimi per via ordinaria ed, in minor misura, purche' non eccedente il 40 per cento della superficie della struttura, dei turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento. 3. I villaggi turistici sono i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge regionale n. 13/2007, attrezzati prevalentemente, in riferimento alla superficie della struttura, per la sosta e il soggiorno in bungalows ed altre unita' abitative mobili di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ed, in minor misura, purche' non eccedente il 40 per cento della superficie della struttura, dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento. 4. Le aree attrezzate per la sosta temporanea, di seguito denominate aree di sosta, sono le aree destinate al soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, quali autocaravan, caravan e camper, per una permanenza massima di 72 ore consecutive.