Art. 4. Aree destinate a servizi generali 1. Nelle aree destinate ai servizi generali dei campeggi e dei villaggi turistici, e' consentita la realizzazione di strutture per lo svolgimento delle seguenti funzioni: a) servizio di ricezione e uffici annessi; b) servizi di bar, di tavola calda e di ristorante; c) market, sala giochi e deposito; d) servizi igienici; e) impianti per la produzione e l'erogazione di fonti di energia rinnovabili. 2. La realizzazione di strutture nelle aree destinate ai servizi generali di cui al comma 1, e' effettuata in base ai seguenti parametri: a) indice di edificabilita' non superiore a 0,02 metri quadrati per ciascun metro quadrato della superficie totale dell'area, nelle strutture ricettive che abbiano una superficie totale fino a 10 ettari; b) indice di edificabilita' non superiore a 0,01 metri quadrati per ciascun metro quadrato della superficie totale dell'area, per ogni ettaro o frazione di ettaro eccedente la superficie di 10 ettari, nelle strutture ricettive che abbiano una superficie superiore ai 10 ettari; c) altezza massima di 3,5 metri dal piano naturale di campagna alla gronda. 3. I parametri di cui al comma 2 non si applicano nel caso di realizzazione di fabbricati destinati ad impianti tecnici, di manufatti igienico-sanitari obbligatori ai sensi della normativa vigente in materia nonche' per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche ai sensi della normativa vigente.