Art. 4.

                  Aree destinate a servizi generali

   1.  Nelle  aree  destinate  ai servizi generali dei campeggi e dei
villaggi  turistici,  e' consentita la realizzazione di strutture per
lo svolgimento delle seguenti funzioni:
    a) servizio di ricezione e uffici annessi;
    b) servizi di bar, di tavola calda e di ristorante;
    c) market, sala giochi e deposito;
    d) servizi igienici;
    e)  impianti per la produzione e l'erogazione di fonti di energia
rinnovabili.
   2.  La  realizzazione di strutture nelle aree destinate ai servizi
generali  di  cui  al  comma  1,  e'  effettuata  in base ai seguenti
parametri:
    a)  indice  di edificabilita' non superiore a 0,02 metri quadrati
per  ciascun  metro quadrato della superficie totale dell'area, nelle
strutture  ricettive  che  abbiano  una  superficie  totale fino a 10
ettari;
    b)  indice  di edificabilita' non superiore a 0,01 metri quadrati
per  ciascun  metro  quadrato  della superficie totale dell'area, per
ogni  ettaro  o  frazione  di  ettaro  eccedente  la superficie di 10
ettari,   nelle   strutture  ricettive  che  abbiano  una  superficie
superiore ai 10 ettari;
    c)  altezza  massima  di 3,5 metri dal piano naturale di campagna
alla gronda.
   3.  I  parametri  di  cui  al comma 2 non si applicano nel caso di
realizzazione   di  fabbricati  destinati  ad  impianti  tecnici,  di
manufatti  igienico-sanitari  obbligatori  ai  sensi  della normativa
vigente  in  materia  nonche'  per  la  realizzazione  di  interventi
finalizzati  al  superamento  delle barriere architettoniche ai sensi
della normativa vigente.