Art. 5.

                        Equipaggi e piazzole

   1.  L'equipaggio  e'  un gruppo costituito da un numero massimo di
quattro   persone,  che  utilizzano  e  soggiornano  in  una  singola
piazzola.
   2. I campeggi e i villaggi turistici possono offrire una capacita'
ricettiva  non  superiore a 70 equipaggi per ettaro, per un numero di
ospiti non superiore a 250.
   3.  La piazzola minima e' l'area riservata all'uso esclusivo di un
equipaggio   munito   di  propri  mezzi  di  pernottamento,  con  una
superficie  minima  non  inferiore a 40 metri quadrati, eventualmente
dotata di un'utenza elettrica.
   4.  La  piazzola  attrezzata  e'  l'area  riservata  all'uso di un
equipaggio,   sia   munito  di  propri  mezzi  di  pernottamento  sia
sprovvisto  di  tali mezzi, con una superficie minima non inferiore a
50  metri quadrati, dotata di reti tecnologiche per le utenze idrica,
elettrica e fognaria.
   5.  La  planimetria  generale  della  struttura  riporta  l'esatta
disposizione  e  numerazione  delle piazzole ed e' esposta in maniera
ben  visibile  all'interno  dell'area  di ricevimento della struttura
stessa.
   6.   Qualora  in  una  piazzola  minima  soggiorni  un  equipaggio
costituito  da un numero di ospiti non superiore a due, e' consentita
la  condivisione  della  stessa  da  parte di un ulteriore equipaggio
costituito da un numero di ospiti non superiore a due.
   7. Le piazzole, numerate ed individuate con apposito contrassegno,
sono  delimitate  con  paletti,  siepi  ed  alberi,  escluse comunque
recinzioni in muratura.
   8.   Sulla   piazzola  e'  consentita  l'installazione,  da  parte
dell'ospite,   di  coperture  supplementari,  sostenute  da  apposita
struttura  appoggiata  ed  assicurata  al  terreno,  mantenute ad una
distanza  di  almeno  un  metro dal limite perimetrale della piazzola
stessa  e  di  piattaforme  provvisorie  e di facile amovibilita', in
legno  o altri materiali ecocompatibili. E' vietata, in ogni caso, la
cementificazione   delle  piazzole  o  l'utilizzo  di  materiali  non
immediatamente removibili.
   9.  E' vietata la suddivisione delle piazzole, fatta eccezione per
quanto  previsto  dal  comma 6, nonche' l'affitto delle stesse per un
periodo indeterminato.