Art. 6.

              Unita' abitative mobili ed installazioni

   1.  I  campeggi  ed i villaggi turistici dispongono delle seguenti
unita' abitative mobili e installazioni:
    a)  bungalows  realizzati  con sistemi di fabbricazione leggera e
costituiti  da  superficie  interna  utile compresa tra 20 e 40 metri
quadri.  L'installazione dei bungalows e' soggetta a dichiarazione di
inizio  attivita'  (DIA),  nel  rispetto  degli strumenti urbanistici
vigenti;
    b)  tende,  roulotte,  caravan,  maxicaravan, case mobili, ovvero
manufatti  non  permanentemente  infissi  al  suolo, che mantengono i
sistemi  di  rotazione  in  funzione, ed hanno gli allacciamenti alle
reti  tecnologiche,  gli accessori e le pertinenze rimovibili in ogni
momento;
    c)  preingressi  dei mezzi mobili di pernottamento, costituiti da
installazioni   quali  verande  o  coperture  con  mera  funzione  di
protezione  e  soggiorno  diurno  delle  persone. Tali installazioni,
realizzate   con   materiali   leggeri,  comunque  smontabili  e  non
stabilmente  infissi  al  suolo,  possono  coprire  una superficie di
terreno  non  superiore  a  18  metri  quadri  e  non  possono  avere
un'altezza  massima  superiore  a 20 centimetri rispetto a quella del
mezzo   a   cui   sono   annessi.   Nei   preingressi  e'  consentita
l'installazione,  nel  rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezza,  di  un  eventuale  punto cottura. E' in ogni caso vietata
l'installazione di servizi igienici;
    d)  cucinotti, costituiti da installazioni di materiale leggero e
removibile,  di  superficie  massima di 8 metri quadrati e di altezza
non  superiore  ai  220  centimetri,  allestiti per l'installazione e
l'utilizzo  di  un  punto  cottura.  Eventuali collegamenti alle reti
tecnologiche  sono  effettuati  nel  rispetto  delle vigenti norme in
materia di sicurezza.
   2.  E'  facolta'  del  titolare  o  del  gestore  della  struttura
consentire o meno le installazioni di cui al comma 1, lettere e) e d)
da  parte  degli  ospiti,  garantendo il decoro e l'omogeneita' delle
stesse.
   3.  Le  unita'  abitative  e  le  installazioni di cui al presente
articolo  sono  realizzate  ad  una  distanza  di almeno un metro dal
limite perimetrale della piazzola assegnata.
   4.  Le strutture di cui alle lettere b), c) e d) non sono soggette
a permessi di costruzione, DIA o altro titolo abilitativo edilizio.