Art. 6. Unita' abitative mobili ed installazioni 1. I campeggi ed i villaggi turistici dispongono delle seguenti unita' abitative mobili e installazioni: a) bungalows realizzati con sistemi di fabbricazione leggera e costituiti da superficie interna utile compresa tra 20 e 40 metri quadri. L'installazione dei bungalows e' soggetta a dichiarazione di inizio attivita' (DIA), nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti; b) tende, roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili, ovvero manufatti non permanentemente infissi al suolo, che mantengono i sistemi di rotazione in funzione, ed hanno gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze rimovibili in ogni momento; c) preingressi dei mezzi mobili di pernottamento, costituiti da installazioni quali verande o coperture con mera funzione di protezione e soggiorno diurno delle persone. Tali installazioni, realizzate con materiali leggeri, comunque smontabili e non stabilmente infissi al suolo, possono coprire una superficie di terreno non superiore a 18 metri quadri e non possono avere un'altezza massima superiore a 20 centimetri rispetto a quella del mezzo a cui sono annessi. Nei preingressi e' consentita l'installazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, di un eventuale punto cottura. E' in ogni caso vietata l'installazione di servizi igienici; d) cucinotti, costituiti da installazioni di materiale leggero e removibile, di superficie massima di 8 metri quadrati e di altezza non superiore ai 220 centimetri, allestiti per l'installazione e l'utilizzo di un punto cottura. Eventuali collegamenti alle reti tecnologiche sono effettuati nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza. 2. E' facolta' del titolare o del gestore della struttura consentire o meno le installazioni di cui al comma 1, lettere e) e d) da parte degli ospiti, garantendo il decoro e l'omogeneita' delle stesse. 3. Le unita' abitative e le installazioni di cui al presente articolo sono realizzate ad una distanza di almeno un metro dal limite perimetrale della piazzola assegnata. 4. Le strutture di cui alle lettere b), c) e d) non sono soggette a permessi di costruzione, DIA o altro titolo abilitativo edilizio.