Art. 7.

                   Rimessaggio e custodia veicoli

   1.  I  campeggi  ed i villaggi turistici possono riservare un'area
non  superiore  al  30  per  cento  della  loro  estensione totale al
rimessaggio  dei  propri  mezzi  e  veicoli,  compresi  quelli per la
nautica da diporto, messi a disposizione dei clienti.
   2.  Durante  il periodo di chiusura le strutture di cui al comma 1
possono tenere in custodia i mezzi di pernottamento di proprieta' dei
clienti ed i relativi accessori all'interno di specifiche aree la cui
superficie non puo' essere superiore al 30 per cento della superficie
delle strutture stesse.