Art. 9.

       Requisiti minimi strutturali e funzionali dei campeggi
                      e dei villaggi turistici

   1.  I  campeggi  e i villaggi turistici, ai fini dell'attribuzione
della   classificazione,   posseggono  i  seguenti  requisiti  minimi
strutturali e funzionali, di cui agli allegati A1 ed A2:
    a) superficie dell'area su cui insiste la struttura appositamente
delimitata   con  idonei  sistemi  a  garantire  la  sicurezza  e  la
riservatezza degli ospiti;
    b)  superficie  dell'area per i servizi generali non superiore al
20 per cento della superficie complessiva della struttura;
    c)  ove non disciplinato dagli strumenti urbanistici vigenti, una
quota  minima  del  30  per  cento della superficie complessiva della
struttura  riservata a verde sportivo e naturalistico. Nella suddetta
quota  minima  la  parte  riservata a verde sportivo non puo' in ogni
caso superare il limite del 20 per cento;
    d) superficie minima da destinare ad aree alberate o ombreggiate,
pari al 10 per cento per i campeggi ed al 25 per cento per i villaggi
turistici, rispetto alla superficie totale della struttura;
    e)  percentuale  minima di piazzole attrezzate rispetto al numero
di  piazzole presenti nella struttura compresa tra il 10 ed il 15 per
cento  per  i  campeggi e tra il 20 ed il 25 per cento per i villaggi
turistici;
    f)  viabilita'  interna  e  di  accesso  ai  veicoli con relativo
rimorchio,  realizzata  attraverso l'utilizzo di materiale arido e di
rifinitura  idoneo  a consentire un agevole transito degli stessi, ad
evitare sollevamento di polveri ed a favorire il deflusso delle acque
meteoriche  anche  al  fine  di garantire la tenuta del sottofondo in
considerazione  del  peso dei veicoli e dei relativi rimorchi nonche'
viabilita'  pedonale interna che assicuri il comodo e diretto accesso
ai servizi, alle aree comuni ed ai servizi accessori anche ad anziani
ed a persone diversamente abili;
    g)  parcheggio  con  numero  di  posti auto almeno pari al 50 per
cento delle piazzole. Il posto auto puo' essere ubicato affianco alle
piazzole,   all'interno   della   struttura   in  zone  riservate,  o
all'esterno della struttura stessa;
    h)  presenza continua garantita, del responsabile della struttura
o  di  un  suo  delegato  e  servizio  di ricevimento ed accettazione
garantito  di  giorno,  per almeno 8 ore nei campeggi e per almeno 12
ore  nei  villaggi  turistici,  nonche'  servizio  di  sorveglianza o
reperibilita' assicurato 24 ore su 24;
    i) impianto telefonico per uso comune a disposizione degli ospiti
24  ore su 24, o, in caso di scarsa copertura di servizi di telefonia
mobile, un impianto telefonico ogni 500 ospiti. In caso di comprovata
impossibilita'  all'istallazione  del  telefono e di non copertura di
rete  mobile,  impianto  di  collegamento  radio; per i campeggi ed i
villaggi  turistici  classificati a tre o quattro stelle, presenza di
una postazione internet o di un servizio per la connessione WI-FI;
    l)  pulizia  delle  aree comuni e dei servizi generali almeno una
volta  al  giorno  nei  campeggi  ed  almeno  due volte al giorno nei
villaggi  turistici, nonche' dei servizi igienici almeno due volte al
giorno;
    m)   planimetria  generale  esposta  all'interno  del  locale  di
ricevimento del complesso ricettivo e regolamento interno, esposto in
modo  ben visibile al pubblico, che contenga gli aspetti di carattere
organizzativo,  le  istruzioni  e  le  raccomandazioni in ordine alla
tranquillita'  del  soggiorno,  alla  sicurezza  degli ospiti ed alla
tutela dell'ambiente e del territorio circostante;
    n) servizio di spaccio e di bar;
    o)  servizi  ricreativi  e  per  lo  svago  nel  numero  indicato
all'allegato  A2, punto 2.08, nonche', per i soli villaggi turistici,
presenza di almeno due impianti sportivi;
    p) illuminazione, attraverso l'utilizzo di fonti di illuminazione
a  basso  consumo  energetico,  dei  varchi  e  di  tutti  i percorsi
d'accesso, dei parcheggi, dei servizi igienici e delle aree destinate
ai servizi generali ed accessori, che consenta l'utilizzo notturno in
sicurezza;
    q)   gruppo   elettrogeno   in  grado  di  assicurare,  l'energia
necessaria  alla illuminazione degli spazi comuni ed il funzionamento
dei  servizi essenziali, nonche' di garantire il funzionamento di una
pompa  di sollevamento e di un'ulteriore pompa di riserva, in caso di
mancanza di energia elettrica;
    r)  cassette di pronto soccorso in quantita' di una ogni duecento
persone  e  di  almeno una nel caso di un numero inferiore di ospiti,
contenenti  il  materiale  prescritto  dalla azienda unita' sanitaria
locale  competente,  nonche',  per  le  sole  strutture con capacita'
ricettiva  superiore  a  600  persone o che distino oltre 10 km da un
centro  dotato  di  servizio  medico,  predisposizione  di  un locale
attrezzato  per  il primo soccorso da espletarsi da personale formato
presso  centri accreditati e da un medico reperibile che garantisca a
chiamata la sua presenza in tempi brevi;
    s)  punto  telefonico ben evidenziato provvisto delle indicazioni
per chiamate di pronto intervento, assistenza sanitaria, antincendio,
sicurezza;
    t)  produzione  di acqua calda nei servizi igienici e nelle docce
assicurata per il 25 per cento da fonti di energia rinnovabili;
    u)  erogazione  di  acqua  calda  nei  lavatoi e nelle docce e di
riscaldamento,  durante  il  periodo  invernale,  in almeno il 50 per
cento  delle  unita'  abitative  e  nei  locali  destinati ai servizi
comuni,  per  le  sole  strutture  che  esercitano con autorizzazione
annuale;
    v) alimentazione giornaliera di acqua per persona non inferiore a
80  litri  al  giorno,  di  cui  almeno 60 litri di acqua potabile ed
apposita  certificazione  della locale azienda sanitaria locale sulla
potabilita' dell'acqua eventualmente prelevata da pozzi o sorgenti;
    z)  erogazione di acqua potabile nei lavabi dei servizi igienici,
nei  lavelli  per le stoviglie, nei lavatoi, nelle docce, nonche' nei
locali ove si confezionano e somministrano cibi e bevande ed adeguata
segnalazione   dell'eventuale   erogazione  di  acqua  non  potabile,
consentita  solo nei wc, negli impianti di lavaggio degli autoveicoli
e  per l'innaffiamento. Tutti gli impianti eroganti acqua al servizio
degli ospiti utilizzano sistemi idonei al risparmio idrico;
    aa)  fontanelle  con  acqua  potabile  facilmente  accessibili in
numero non inferiore ad una ogni cinquanta piazzole;
    bb)  distribuzione  dei servizi igienici comuni all'interno della
struttura  nel  numero  minimo di cui all'allegato A2, punto 2.03, ad
una  distanza  massima  non  superiore  a  150 metri dalle piazzole o
unita'  abitative  a cui sono destinati e realizzazione degli stessi,
distinti  per  gli  uomini e per le donne, in unita' indipendenti, da
collocare  eventualmente  anche  in  una  singola  struttura, purche'
mantengano  ingressi  separati.  I servizi igienici destinati all'uso
riservato  di  singole  piazzole  sono esclusi dal calcolo del numero
minimo dei servizi igienici comuni;
    cc)  locali  ospitanti  i  servizi  igienici comuni realizzati in
muratura  o  in  altri  materiali  idonei a garantire la facilita' di
pulizia,  costituiti  da pareti rivestite almeno fino a due metri con
materiali impermeabili e lavabili, da pavimenti impermeabili e da uno
scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua;
    dd)  areazione  diretta dall'esterno mediante finestre o mediante
aperture  anche  sul  lato  superiore delle tramezzature o sistema di
aspirazione   meccanica   di  ciascun  locale  destinato  ai  servizi
igienici;
    ee)  idonea  separazione  dei  locali destinati al lavaggio delle
stoviglie  e  della  biancheria  dai servizi igienici; vicino ad essi
devono essere posti contenitori per i rifiuti solidi;
    ff)  presenza  di  almeno  due  servizi  igienici completi di WC,
doccia  e  lavabo,  riservati  agli  ospiti  diversamente  abili  con
dimensioni  e  caratteristiche  conformi  alla  normativa  vigente in
materia;
    gg)  superficie  minima  di 0,80 mq dei locali adibiti a servizio
doccia  ed  a  servizio igienico per le strutture gia' esistenti alla
data  di  entrata  in  vigore del presente regolamento e, per i nuovi
complessi  o in caso ristrutturazioni radicali, superficie minima dei
locali suddetti di 1,20 mq. In ogni caso, ciascun locale e' dotato di
porta   chiudibile   dall'interno   e  pavimentazione  realizzata  in
materiale antiscivolo;
    hh)  raccolta  di  rifiuti  solidi  garantita  all'interno  delle
strutture  attraverso  pattumiere,  cassonetti o sacchi di plastica a
perdere  sostenuti  da appositi contenitori, con capienza complessiva
adeguata  alla  capacita' ricettiva della struttura, tutti lavabili e
muniti di coperchio a tenuta;
    ii)  raccolta  e  lo  smaltimento dei rifiuti, nonche' la pulizia
degli  appositi contenitori, e' assicurata almeno una volta al giorno
attraverso  modalita'  conformi  alla normativa vigente in materia di
igiene  ed  idonee  allo svolgimento della raccolta differenziata dei
rifiuti;
    ll)  impianto  di  raccolta delle acque nere, collegato alla rete
fognaria   comunale  o,  in  mancanza,  ad  un  impianto  interno  di
trattamento  e  depurazione  realizzato in conformita' alla normativa
vigente.  L'impianto  di raccolta dei reflui direttamente dai veicoli
dotati  di  appositi serbatoi e' costituito da una apposita area ogni
100  piazzole, igienicamente attrezzata per lo scarico delle relative
acque  nere,  dotata  di  rubinetto  di  acqua  corrente e manichetta
flessibile.
   2. L'adeguamento al requisito di cui alla lettera t) e' effettuato
entro  e  non  oltre  dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.