Art. 11. Esame di idoneita' 1. La provincia indice, almeno una volta ogni due anni, la sessione d'esame per l'accertamento dell'idoneita' all'esercizio delle attivita' di direttore tecnico delle agenzie di viaggi e turismo, che consiste in: a) una prova scritta nelle seguenti materie: 1) tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo, elementi di contabilita' obbligatoria, bilancio e contabilita' gestionale; 2) principi di legislazione turistica; 3) una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando; b) una prova orale nelle seguenti materie: 1) legislazione turistica; 2) geografia; 3) tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo, tecniche di promozione e commercializzazione; 4) almeno due lingue straniere, compresa quella oggetto della prova scritta. 2. L'esame di idoneita' e' effettuato da un'apposita commissione d'esame nominata dalla provincia di cui fanno parte almeno: a) un dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo; b) due docenti o esperti rispettivamente nelle materie di cui al comma 1, lettere a) e b). 3. La commissione esaminatrice e' integrata da docenti o esperti nelle lingue straniere in relazione alle richieste di esame.