Art. 11.

                         Esame di idoneita'

   1.  La  provincia  indice,  almeno  una  volta  ogni  due anni, la
sessione  d'esame  per  l'accertamento  dell'idoneita'  all'esercizio
delle  attivita'  di  direttore  tecnico  delle  agenzie  di viaggi e
turismo, che consiste in:
    a) una prova scritta nelle seguenti materie:
     1)  tecnica  turistica,  amministrazione ed organizzazione delle
agenzie  di  viaggi e turismo, elementi di contabilita' obbligatoria,
bilancio e contabilita' gestionale;
     2) principi di legislazione turistica;
     3) una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando;
    b) una prova orale nelle seguenti materie:
     1) legislazione turistica;
     2) geografia;
     3)  tecnica  turistica,  amministrazione ed organizzazione delle
agenzie   di   viaggi   e   turismo,   tecniche   di   promozione   e
commercializzazione;
     4)  almeno  due  lingue straniere, compresa quella oggetto della
prova scritta.
   2.  L'esame  di idoneita' e' effettuato da un'apposita commissione
d'esame nominata dalla provincia di cui fanno parte almeno:
    a) un dirigente della struttura provinciale competente in materia
di turismo;
    b)  due docenti o esperti rispettivamente nelle materie di cui al
comma 1, lettere a) e b).
   3.  La  commissione esaminatrice e' integrata da docenti o esperti
nelle lingue straniere in relazione alle richieste di esame.