Art. 12. Elenchi dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo 1. Presso ciascuna provincia e' tenuto ed aggiornato l'elenco dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo in cui sono iscritti coloro che abbiano conseguito l'attestato di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo, previo superamento dell' esame di idoneita' di cui all'art. 11. 2. Negli elenchi di cui al comma 1, sono, altresi', iscritti su domanda: a) coloro che in altre regioni abbiano superato l'esame equivalente a quello previsto dall'articolo 11; b) i direttori tecnici, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso del titolo di idoneita' equiparato, in base ai principi di reciprocita', a quello previsto dal presente regolamento; c) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che chiedono il riconoscimento di cui al decreto legislativo n. 206/2007 alla provincia individuata quale autorita' competente ai sensi dell'art. 5, comma 2 del medesimo decreto.