Art. 12.

    Elenchi dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo

   1.  Presso ciascuna provincia e' tenuto ed aggiornato l'elenco dei
direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo in cui sono iscritti
coloro  che abbiano conseguito l'attestato di idoneita' all'esercizio
dell'attivita'  di  direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo,
previo superamento dell' esame di idoneita' di cui all'art. 11.
   2.  Negli  elenchi  di cui al comma 1, sono, altresi', iscritti su
domanda:
    a)   coloro   che  in  altre  regioni  abbiano  superato  l'esame
equivalente a quello previsto dall'articolo 11;
    b)  i  direttori  tecnici,  cittadini  di  Stati non appartenenti
all'Unione  europea,  in possesso del titolo di idoneita' equiparato,
in  base  ai principi di reciprocita', a quello previsto dal presente
regolamento;
    c)  i  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  che
chiedono  il riconoscimento di cui al decreto legislativo n. 206/2007
alla  provincia  individuata  quale  autorita'  competente  ai  sensi
dell'art. 5, comma 2 del medesimo decreto.