Art. 13. Elenco regionale dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo 1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le province comunicano alla Regione i dati, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo ai fini della pubblicazione dell'elenco regionale dei Direttori Tecnici delle agenzie di viaggi e turismo, nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL), ivi comprese le annotazioni relative agli eventuali provvedimenti assunti per ciascun iscritto, ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4.