Art. 13.

Elenco regionale dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo

   1.  Entro  il  31  gennaio di ciascun anno, le province comunicano
alla  Regione i dati, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente,
dei  direttori  tecnici  di agenzie di viaggi e turismo ai fini della
pubblicazione  dell'elenco  regionale  dei  Direttori  Tecnici  delle
agenzie  di  viaggi e turismo, nel Bollettino ufficiale della Regione
Lazio  (BURL),  ivi  comprese  le annotazioni relative agli eventuali
provvedimenti  assunti  per  ciascun  iscritto, ai sensi dell'art. 9,
commi 3 e 4.