Art. 14. Agenzie sicure 1. Le agenzie di viaggi e turismo, operanti nella Regione Lazio, gia' iscritte negli elenchi di cui all'art. 32, comma 2 della legge regionale n. 13/2007 e che adottano un disciplinare che garantisca un alto livello nell'organizzazione e nella sicurezza dei servizi offerti e il rispetto del «turismo etico», nell'ambito dell'attivita' di vendita diretta al pubblico, possono richiedere, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 13/2007, l'iscrizione all'elenco regionale delle agenzie sicure, di seguito denominato elenco regionale.