Art. 14.

                           Agenzie sicure

   1.  Le  agenzie di viaggi e turismo, operanti nella Regione Lazio,
gia'  iscritte  negli elenchi di cui all'art. 32, comma 2 della legge
regionale n. 13/2007 e che adottano un disciplinare che garantisca un
alto  livello  nell'organizzazione  e  nella  sicurezza  dei  servizi
offerti e il rispetto del «turismo etico», nell'ambito dell'attivita'
di   vendita  diretta  al  pubblico,  possono  richiedere,  ai  sensi
dell'art.   37   della   legge  regionale  n.  13/2007,  l'iscrizione
all'elenco  regionale  delle  agenzie  sicure,  di seguito denominato
elenco regionale.