Art. 17.

                      Istruttoria delle domande

   1.  Al  fine  di  valutare  le  domande  di  iscrizione all'elenco
regionale  presso  la  Direzione  Regionale  competente in materia di
turismo e' costituita un'apposita commissione composta da:
    a) il direttore della direzione regionale competente, in qualita'
di presidente, o da un suo delegato;
    b  )  un  funzionario  della  struttura  regionale  competente in
materia di agenzie di viaggi e turismo;
    c)   un   rappresentante   della  provincia  di  volta  in  volta
territorialmente competente;
    d) un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale.
   2. Nella prima riunione la Commissione stabilisce le modalita' per
il proprio funzionamento.
   3. La Commissione, in particolare, provvede a:
    a)  valutare gli elementi di qualificazione di cui all'art. 15 in
base  ai  criteri  di  valutazione  di cui all'Allegato B «Criteri di
valutazione delle domande»;
    b)  disporre  le verifiche sui singoli elementi di qualificazione
di  cui  all'art.  15,  anche  mediante  sopralluoghi  effettuati dal
funzionario  regionale  membro  della commissione presso l'agenzia di
viaggi e turismo interessata;
    c)  esaminare  i  reclami  pervenuti  da  parte dei clienti delle
agenzie di viaggi e turismo iscritte nell'elenco regionale;
    d)  verificare la sussistenza degli elementi di qualificazione di
cui  all'art.  15  e,  in  caso  di cessazione degli stessi, proporre
l'esclusione dall'elenco regionale.
   4.  Conclusa  l'istruttoria, la Commissione redige un elenco delle
agenzie   di  viaggi  e  turismo  che  hanno  presentato  domanda  di
iscrizione nell'elenco regionale, con il relativo punteggio.
   5.  La  struttura  regionale competente, sulla base dell'elenco di
cui  al  comma  3,  provvede all'iscrizione delle agenzie di viaggi e
turismo ritenute idonee nell'elenco regionale delle agenzie sicure di
cui  all'art.  37,  comma  1,  della  legge regionale n. 13/2007 e ad
annotare   a  qualificazione  di  agenzia  sicura  anche  nell'elenco
regionale  delle  agenzie  di  viaggi  e turismo, di cui all'art. 32,
comma 3 della legge regionale n. 13/2007.