Art. 17. Istruttoria delle domande 1. Al fine di valutare le domande di iscrizione all'elenco regionale presso la Direzione Regionale competente in materia di turismo e' costituita un'apposita commissione composta da: a) il direttore della direzione regionale competente, in qualita' di presidente, o da un suo delegato; b ) un funzionario della struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggi e turismo; c) un rappresentante della provincia di volta in volta territorialmente competente; d) un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. 2. Nella prima riunione la Commissione stabilisce le modalita' per il proprio funzionamento. 3. La Commissione, in particolare, provvede a: a) valutare gli elementi di qualificazione di cui all'art. 15 in base ai criteri di valutazione di cui all'Allegato B «Criteri di valutazione delle domande»; b) disporre le verifiche sui singoli elementi di qualificazione di cui all'art. 15, anche mediante sopralluoghi effettuati dal funzionario regionale membro della commissione presso l'agenzia di viaggi e turismo interessata; c) esaminare i reclami pervenuti da parte dei clienti delle agenzie di viaggi e turismo iscritte nell'elenco regionale; d) verificare la sussistenza degli elementi di qualificazione di cui all'art. 15 e, in caso di cessazione degli stessi, proporre l'esclusione dall'elenco regionale. 4. Conclusa l'istruttoria, la Commissione redige un elenco delle agenzie di viaggi e turismo che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco regionale, con il relativo punteggio. 5. La struttura regionale competente, sulla base dell'elenco di cui al comma 3, provvede all'iscrizione delle agenzie di viaggi e turismo ritenute idonee nell'elenco regionale delle agenzie sicure di cui all'art. 37, comma 1, della legge regionale n. 13/2007 e ad annotare a qualificazione di agenzia sicura anche nell'elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo, di cui all'art. 32, comma 3 della legge regionale n. 13/2007.