Art. 18.

       Azioni di solidarieta' e di cooperazione allo sviluppo

   1. Le agenzie di viaggi e turismo possono partecipare ad azioni di
solidarieta' e di cooperazione allo sviluppo, in favore del paese nel
quale  e'  diretto  il  turista oppure di altro paese prescelto dalle
agenzie  stesse,  sostenendo  uno  o  piu'  progetti  di solidarieta'
realizzati da una Organizzazione non Governativa, con sede nel Lazio,
individuata direttamente dalle agenzie stesse. Per Organizzazione non
Governativa  si  intende  un'organizzazione  riconosciuta  idonea dal
Ministero  degli  affari esteri a realizzare progetti di cooperazione
con i paesi in via di sviluppo.
   2.  Il  titolare  o, in caso di societa', il legale rappresentante
dell'agenzia  di viaggi e turismo disponibile ad aderire ad un'azione
di   solidarieta'   e   di   cooperazione   allo  sviluppo,  comunica
all'amministrazione  regionale,  utilizzando  la  modulistica  di cui
all'Allegato  C  «Modulistica  per  la  comunicazione  dei dati delle
azioni di solidarieta' e di cooperazione allo sviluppo»:
    a) l'adesione ad un'azione di solidarieta' e di cooperazione allo
sviluppo;
    b)   gli   estremi   identificativi   della   organizzazione  non
governativa  prescelta per l'azione di solidarieta' e di cooperazione
allo sviluppo;
    c)  la  descrizione  del progetto o dei progetti cui destinare il
sostegno finanziario;
    d) l'entita' del finanziamento.
   3.  La  mancata  comunicazione di cui al comma 2 comporta il venir
meno dell'azione di solidarieta' e di cooperazione allo sviluppo.