Art. 18. Azioni di solidarieta' e di cooperazione allo sviluppo 1. Le agenzie di viaggi e turismo possono partecipare ad azioni di solidarieta' e di cooperazione allo sviluppo, in favore del paese nel quale e' diretto il turista oppure di altro paese prescelto dalle agenzie stesse, sostenendo uno o piu' progetti di solidarieta' realizzati da una Organizzazione non Governativa, con sede nel Lazio, individuata direttamente dalle agenzie stesse. Per Organizzazione non Governativa si intende un'organizzazione riconosciuta idonea dal Ministero degli affari esteri a realizzare progetti di cooperazione con i paesi in via di sviluppo. 2. Il titolare o, in caso di societa', il legale rappresentante dell'agenzia di viaggi e turismo disponibile ad aderire ad un'azione di solidarieta' e di cooperazione allo sviluppo, comunica all'amministrazione regionale, utilizzando la modulistica di cui all'Allegato C «Modulistica per la comunicazione dei dati delle azioni di solidarieta' e di cooperazione allo sviluppo»: a) l'adesione ad un'azione di solidarieta' e di cooperazione allo sviluppo; b) gli estremi identificativi della organizzazione non governativa prescelta per l'azione di solidarieta' e di cooperazione allo sviluppo; c) la descrizione del progetto o dei progetti cui destinare il sostegno finanziario; d) l'entita' del finanziamento. 3. La mancata comunicazione di cui al comma 2 comporta il venir meno dell'azione di solidarieta' e di cooperazione allo sviluppo.