Art. 19. Adesione ad un codice etico 1. La Regione Lazio definisce un codice etico cui possono aderire le agenzie di viaggi e turismo che intendono iscriversi nell'elenco regionale. 2. L'adesione al codice etico comporta l'obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico, utilizzando la modulistica di cui all'allegato D «Codice etico delle agenzie sicure nel Lazio», la dichiarazione che l'agenzia di viaggi e turismo, per i viaggi e i soggiorni che organizza direttamente: a) utilizza imprese che offrono servizi o prodotti non nocivi alla salute ed alla sicurezza delle persone coinvolte; b) si impegna a privilegiare alloggi, ristoranti, strutture, mezzi di trasporto, compatibili con l'ambiente, in relazione alla capacita' di carico turistico, resistenza ecologica ed economica del luogo visitato; c) ha rapporti con imprese che non impiegano i bambini di eta' inferiore ai 14 anni e che garantiscono un salario minimo riconosciuto che non configuri una situazione di sfruttamento del lavoro minorile secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 3. La mancata esposizione della dichiarazione di cui al comma 2, comporta il venir meno dell'adesione al codice etico.