Art. 19.

                     Adesione ad un codice etico

   1.  La Regione Lazio definisce un codice etico cui possono aderire
le  agenzie  di viaggi e turismo che intendono iscriversi nell'elenco
regionale.
   2.  L'adesione  al  codice  etico comporta l'obbligo di esporre in
modo  ben  visibile  al  pubblico,  utilizzando la modulistica di cui
all'allegato  D  «Codice  etico  delle  agenzie sicure nel Lazio», la
dichiarazione  che  l'agenzia  di  viaggi e turismo, per i viaggi e i
soggiorni che organizza direttamente:
    a)  utilizza  imprese  che  offrono servizi o prodotti non nocivi
alla salute ed alla sicurezza delle persone coinvolte;
    b)  si  impegna  a  privilegiare  alloggi, ristoranti, strutture,
mezzi  di  trasporto,  compatibili  con l'ambiente, in relazione alla
capacita'  di carico turistico, resistenza ecologica ed economica del
luogo visitato;
    c)  ha  rapporti  con imprese che non impiegano i bambini di eta'
inferiore   ai   14   anni  e  che  garantiscono  un  salario  minimo
riconosciuto  che  non  configuri  una situazione di sfruttamento del
lavoro minorile secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
   3.  La  mancata esposizione della dichiarazione di cui al comma 2,
comporta il venir meno dell'adesione al codice etico.