Art. 2. Attivita' delle agenzie di viaggi e turismo 1. Le agenzie di viaggi svolgono, congiuntamente o disgiuntamente, le seguenti attivita': a) la produzione e l'organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea, per singole persone o gruppi, anche con sistemi totalmente o parzialmente informatici, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettera e); b) l'intermediazione mediante vendita diretta al pubblico di titoli di trasporto, soggiorni, viaggi e crociere prodotti ed organizzati dalle imprese di cui alla lettera a), anche con sistemi totalmente o parzialmente informatici, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettera e). 2. Le agenzie di viaggi e turismo autorizzate all'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, lettera b), svolgono, altresi', ai sensi della Convenzione internazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 nonche' del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), singole attivita' preparatorie e successive, connesse e finalizzate alla stipula e all'esecuzione di contratti di viaggio, quali: a) la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita dei biglietti anche per mezzo di terminali elettronici, per conto delle imprese nazionali od estere che esercitano attivita' di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo, aereo o altro tipo di trasporto; b) l'organizzazione e la realizzazione di gite ed escursioni, individuali o collettive, visite guidate di citta', con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi della normativa vigente; c) l'informazione, l'accoglienza, il trasferimento e l'accompagnamento dei propri clienti, da e per i porti, aeroporti, stazioni di partenza o di arrivo di mezzi collettivi di trasporto; d) la prenotazione dei servizi degli alberghi e delle altre strutture ricettive, dei servizi di ristorazione ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri; e) i servizi di intermediazione e offerta al pubblico delle attivita' di cui al comma 1, realizzati anche mediante reti e strumenti informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di vendita a distanza e di e-commerce, indicando, sul proprio sito, gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 5 e della polizza assicurativa di cui all'art. 33, comma 1, della 1. r. 13/2007.