Art. 2.

             Attivita' delle agenzie di viaggi e turismo

   1. Le agenzie di viaggi svolgono, congiuntamente o disgiuntamente,
le seguenti attivita':
    a)  la  produzione  e  l'organizzazione  di  soggiorni,  viaggi e
crociere per via terrestre, marittima ed aerea, per singole persone o
gruppi,  anche con sistemi totalmente o parzialmente informatici, nel
rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettera e);
    b)  l'intermediazione  mediante  vendita  diretta  al pubblico di
titoli  di  trasporto,  soggiorni,  viaggi  e  crociere  prodotti  ed
organizzati  dalle  imprese di cui alla lettera a), anche con sistemi
totalmente  o parzialmente informatici, nel rispetto delle condizioni
di cui al comma 2, lettera e).
   2.  Le agenzie di viaggi e turismo autorizzate all'esercizio delle
attivita' di cui al comma 1, lettera b), svolgono, altresi', ai sensi
della  Convenzione internazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977,
n.  1084  nonche'  del  decreto  legislativo 6 settembre 2005, n. 206
(Codice  del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003,
n.  229),  singole  attivita'  preparatorie  e successive, connesse e
finalizzate  alla  stipula  e all'esecuzione di contratti di viaggio,
quali:
    a)  la  prenotazione  dei  posti,  l'emissione  e  la vendita dei
biglietti  anche  per mezzo di terminali elettronici, per conto delle
imprese  nazionali  od  estere  che esercitano attivita' di trasporto
ferroviario,  automobilistico,  marittimo,  aereo  o  altro  tipo  di
trasporto;
    b)  l'organizzazione  e  la  realizzazione di gite ed escursioni,
individuali o collettive, visite guidate di citta', con ogni mezzo di
trasporto  e  con  personale  autorizzato  ai  sensi  della normativa
vigente;
    c)    l'informazione,    l'accoglienza,    il   trasferimento   e
l'accompagnamento  dei  propri  clienti, da e per i porti, aeroporti,
stazioni di partenza o di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
    d)  la  prenotazione  dei  servizi  degli  alberghi e delle altre
strutture ricettive, dei servizi di ristorazione ovvero la vendita di
buoni  di  credito  per detti servizi emessi anche da altri operatori
nazionali ed esteri;
    e)  i  servizi  di  intermediazione  e  offerta al pubblico delle
attivita'  di  cui  al  comma  1,  realizzati  anche  mediante reti e
strumenti  informatici,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in
materia di vendita a distanza e di e-commerce, indicando, sul proprio
sito, gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui all'art.
5  e della polizza assicurativa di cui all'art. 33, comma 1, della 1.
r. 13/2007.