Art. 20. Sensibilizzazione del cliente 1. Le agenzie di viaggi e turismo che intendono iscriversi nell'elenco regionale possono adottare azioni di sensibilizzazione del cliente per renderlo informato sulle caratteristiche sociali, religiose e culturali dei paesi meta del viaggio, al fine di promuovere la pratica di viaggi di turismo responsabile, nel rispetto dell'ambiente e delle culture. La sensibilizzazione del cliente avviene facendo sottoscrivere allo stesso una nota informativa per il turista, redatta utilizzando la modulistica di cui all'Allegato E «Modulistica informativa per il turista», contenente: a) la segnalazione della presenza di un'offerta sessuale minorile e l'indicazione della relativa normativa di riferimento; b) i rischi sanitari relativi ai paesi oggetto del viaggio nonche' quelli relativi ad ogni altro aspetto che possa influenzare il soggiorno. 2. La nota informativa e' composta da due parti, la prima, contenente i dati del turista, che, una volta sottoscritta, e' trattenuta dall'agenzia di viaggi e turismo, la seconda, contenente le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), che viene consegnata al cliente. 3. La mancata sottoscrizione della nota informativa, comporta il venir meno dell'azione di sensibilizzazione del cliente.