Art. 20.

                    Sensibilizzazione del cliente

   1.  Le  agenzie  di  viaggi  e  turismo  che  intendono iscriversi
nell'elenco  regionale  possono  adottare azioni di sensibilizzazione
del  cliente  per  renderlo  informato sulle caratteristiche sociali,
religiose  e  culturali  dei  paesi  meta  del  viaggio,  al  fine di
promuovere la pratica di viaggi di turismo responsabile, nel rispetto
dell'ambiente  e  delle  culture.  La  sensibilizzazione  del cliente
avviene facendo sottoscrivere allo stesso una nota informativa per il
turista,  redatta  utilizzando  la  modulistica di cui all'Allegato E
«Modulistica informativa per il turista», contenente:
    a) la segnalazione della presenza di un'offerta sessuale minorile
e l'indicazione della relativa normativa di riferimento;
    b)  i  rischi  sanitari  relativi  ai  paesi  oggetto del viaggio
nonche'  quelli  relativi ad ogni altro aspetto che possa influenzare
il soggiorno.
   2.  La  nota  informativa  e'  composta  da  due  parti, la prima,
contenente  i  dati  del  turista,  che,  una  volta sottoscritta, e'
trattenuta  dall'agenzia  di viaggi e turismo, la seconda, contenente
le  informazioni  di  cui  al  comma  1,  lettere  a) e b), che viene
consegnata al cliente.
   3.  La  mancata sottoscrizione della nota informativa, comporta il
venir meno dell'azione di sensibilizzazione del cliente.