Art. 21. Scheda di rilevazione della Customer Satisfaction 1. Le agenzie di viaggi e turismo che intendono iscriversi all'elenco regionale possono consegnare ai propri clienti, in fase di prenotazione, un'apposita scheda di rilevazione della Customer Satisfaction, redatta utilizzando la modulistica di cui all'Allegato F «Scheda customer satisfaction». 2. I clienti delle agenzie di viaggi e turismo possono inviare la scheda di cui al comma 1, debitamente compilata, alla direzione regionale competente in materia di turismo, che raccoglie le schede pervenute, ne valuta il contenuto e le sottopone all'analisi della Commissione di cui all'art. 17, che puo' disporre le verifiche di competenza. 3. La mancata consegna al cliente da parte dell'agenzia di viaggi e turismo della scheda di cui al comma 1 comporta il venir meno dell'adesione al punto 15 del questionario di cui all'Allegato A.