Art. 21.

          Scheda di rilevazione della Customer Satisfaction

   1.  Le  agenzie  di  viaggi  e  turismo  che  intendono iscriversi
all'elenco regionale possono consegnare ai propri clienti, in fase di
prenotazione,   un'apposita  scheda  di  rilevazione  della  Customer
Satisfaction,  redatta utilizzando la modulistica di cui all'Allegato
F «Scheda customer satisfaction».
   2.  I clienti delle agenzie di viaggi e turismo possono inviare la
scheda  di  cui  al  comma  1,  debitamente compilata, alla direzione
regionale  competente  in materia di turismo, che raccoglie le schede
pervenute,  ne  valuta  il contenuto e le sottopone all'analisi della
Commissione  di  cui  all'art.  17, che puo' disporre le verifiche di
competenza.
   3.  La mancata consegna al cliente da parte dell'agenzia di viaggi
e  turismo  della  scheda  di  cui  al comma 1 comporta il venir meno
dell'adesione al punto 15 del questionario di cui all'Allegato A.