Art. 23.

               Organizzazione di viaggi di istruzione

   1. Le scuole e gli istituti di istruzione, che intendano svolgere,
nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, viaggi di istruzione di
durata  superiore  ad  un giorno si avvalgono di agenzie di viaggio e
turismo autorizzate ai sensi del presente regolamento, secondo quanto
stabilito   dagli   Uffici   scolastici  Regionali  e  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.