Art. 23. Organizzazione di viaggi di istruzione 1. Le scuole e gli istituti di istruzione, che intendano svolgere, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, viaggi di istruzione di durata superiore ad un giorno si avvalgono di agenzie di viaggio e turismo autorizzate ai sensi del presente regolamento, secondo quanto stabilito dagli Uffici scolastici Regionali e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.