Art. 24.

                             Abrogazioni

   1.  Ai  sensi  dell'art.  59  della  legge  regionale n. 13/2007 e
successive  modifiche,  dalla  data di entrata in vigore del presente
regolamento  sono  abrogate  le  seguenti  disposizioni in materia di
agenzie di viaggio e turismo:
    a)  la  legge  regionale  n.  27  gennaio 2000, n. 10 (Disciplina
dell'esercizio delle attivita' professionali delle agenzie di viaggio
e turismo e di altri organismi operanti in materia);
    b)  il comma 2 dell'art. 61 della legge regionale 16 aprile 2002,
n.  8  (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002), relativo a
modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10;
    c) la legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (Modifiche all'art.
26   della  legge  regionale  27  gennaio  2000,  n.  10  «Disciplina
dell'esercizio  delle attivita' professionali delle agenzie di viaggi
e turismo e di altri organismi operanti in materia»);
    d)  l'art. 55 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge
finanziaria  regionale  per  l'esercizio  2004), relativo a modifiche
alla legge regionale  27 gennaio 2000, n. 10.
   Il   testo  non  ha  valore  legale;  rimane,  dunque,  inalterata
l'efficacia degli atti normativi originari.