Art. 24. Abrogazioni 1. Ai sensi dell'art. 59 della legge regionale n. 13/2007 e successive modifiche, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo: a) la legge regionale n. 27 gennaio 2000, n. 10 (Disciplina dell'esercizio delle attivita' professionali delle agenzie di viaggio e turismo e di altri organismi operanti in materia); b) il comma 2 dell'art. 61 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002), relativo a modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10; c) la legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (Modifiche all'art. 26 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10 «Disciplina dell'esercizio delle attivita' professionali delle agenzie di viaggi e turismo e di altri organismi operanti in materia»); d) l'art. 55 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004), relativo a modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10. Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.