Art. 3. Ulteriori attivita' delle agenzie di viaggi e turismo 1. Le agenzie di viaggi e turismo, autorizzate all'esercizio delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), possono svolgere, purche' in possesso delle relative autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente, le seguenti ulteriori attivita': a) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti; b) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari; c) il noleggio di autovetture o altri mezzi di trasporto; d) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o di ogni altro titolo di credito e cambio di valuta; e) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze assicurative infortuni, di assistenza sanitaria, per furto o danni al bagaglio; f) l'attivita' di informazione e pubblicita' di iniziative turistiche, oltre alla distribuzione e alla vendita di guide, carte topografiche, videocassette, opuscoli illustrativi ed informativi e di ogni altra pubblicazione utile al turismo; g) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere, manifestazioni ed eventi sportivi; h) l'organizzazione di convegni e congressi; i) la vendita di abbonamenti alle Pay TV; 1) la vendita di servizi collegati all'attivita' della societa' Lottomatica S.p.a., tra cui emissione e vendita di biglietti ferroviari a breve percorrenza, bolli auto, ricarica cellulari; m) la vendita di articoli da viaggio, quali mezzi di pagamento elettronici, materiali per la fotografia, valigeria, accessori per la vacanza. 2. Le agenzie di viaggio e turismo possono convenire con i propri clienti la dislocazione, all'interno di locali diversi da quelli autorizzati per l'esercizio della attivita', di terminali remoti per la prenotazione e la consegna di biglietti di viaggio. Tali prestazioni sono consentite esclusivamente nei confronti delle parti che si sono impegnate e non possono essere rivolte ad altri soggetti. 3. Lo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 2 e' subordinato a preventiva comunicazione alla provincia competente.