Art. 3.

        Ulteriori attivita' delle agenzie di viaggi e turismo

   1. Le agenzie di viaggi e turismo, autorizzate all'esercizio delle
attivita'  di  cui all'art. 2, comma 1, lettera b), possono svolgere,
purche'  in  possesso  delle relative autorizzazioni prescritte dalla
normativa vigente, le seguenti ulteriori attivita':
    a)  l'inoltro,  il  ritiro  ed il deposito di bagagli per conto e
nell'interesse dei propri clienti;
    b) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
    c) il noleggio di autovetture o altri mezzi di trasporto;
    d)  il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni
circolari o di ogni altro titolo di credito e cambio di valuta;
    e)  le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di
assicurazioni,  di  polizze  assicurative  infortuni,  di  assistenza
sanitaria, per furto o danni al bagaglio;
    f)  l'attivita'  di  informazione  e  pubblicita'  di  iniziative
turistiche,  oltre  alla distribuzione e alla vendita di guide, carte
topografiche,  videocassette,  opuscoli illustrativi ed informativi e
di ogni altra pubblicazione utile al turismo;
    g)  la  prenotazione  e  la  vendita di biglietti per spettacoli,
fiere, manifestazioni ed eventi sportivi;
    h) l'organizzazione di convegni e congressi;
    i) la vendita di abbonamenti alle Pay TV;
    1)  la  vendita di servizi collegati all'attivita' della societa'
Lottomatica   S.p.a.,  tra  cui  emissione  e  vendita  di  biglietti
ferroviari a breve percorrenza, bolli auto, ricarica cellulari;
    m)  la  vendita  di articoli da viaggio, quali mezzi di pagamento
elettronici, materiali per la fotografia, valigeria, accessori per la
vacanza.
   2.  Le agenzie di viaggio e turismo possono convenire con i propri
clienti  la  dislocazione,  all'interno  di  locali diversi da quelli
autorizzati  per l'esercizio della attivita', di terminali remoti per
la   prenotazione  e  la  consegna  di  biglietti  di  viaggio.  Tali
prestazioni  sono consentite esclusivamente nei confronti delle parti
che si sono impegnate e non possono essere rivolte ad altri soggetti.
   3.  Lo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 2 e' subordinato
a preventiva comunicazione alla provincia competente.