Art. 4. Redazione dei programmi di viaggio 1. I programmi concernenti viaggi e crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno, organizzati o prodotti da agenzie di viaggi e turismo, sia per l'Italia che per l'estero, sono assoggettati alla disciplina stabilita dal decreto legislativo n. 206/2005. 2. Il riferimento ai programmi di cui al comma 1 e' citato nei documenti di viaggio quando previsti. Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento nella promessa di servizi ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento. A tal fine il programma e' posto a disposizione dei consumatori.