Art. 4.

                 Redazione dei programmi di viaggio

   1.  I  programmi  concernenti  viaggi  e  crociere,  con  o  senza
prestazioni  relative al soggiorno, organizzati o prodotti da agenzie
di  viaggi  e  turismo,  sia  per  l'Italia  che  per  l'estero, sono
assoggettati  alla  disciplina  stabilita  dal decreto legislativo n.
206/2005.
   2.  Il  riferimento  ai  programmi di cui al comma 1 e' citato nei
documenti di viaggio quando previsti. Qualora il documento di viaggio
non  sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento
nella  promessa  di  servizi  ai  fini  dell'accertamento dell'esatto
adempimento.  A  tal  fine  il  programma e' posto a disposizione dei
consumatori.