Art. 6.

                Istruttoria ed adempimenti ulteriori

   1.  La  Provincia,  entro  centoventi  giorni dal suo ricevimento,
accerta  la  regolarita'  della domanda, verifica la completezza e la
congruita' della documentazione ad essa allegata ed, accertato presso
il  Ministero  competente  in materia, che la denominazione prescelta
non  sia  uguale  o simile ad altre adottate da agenzie gia' operanti
sul  territorio  nazionale, comunica il risultato dell'istruttoria al
richiedente.
   2.   Decorso   il   termine   di  cui  al  comma  1,  il  silenzio
dell'amministrazione   provinciale   equivale   a   provvedimento  di
accoglimento  della  domanda,  ai  sensi dell'art. 20, comma 1, della
legge  7  agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e
successive modificazioni.
   3.  In  caso  di  esito  positivo dell'istruttoria, l'interessato,
entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  di  cui  al  comma  1,
trasmette alla provincia:
    a)  copia del versamento della tassa di concessione regionale, di
cui   all'art.   34,  comma  2,  della  legge  regionale  n.  13/2007
nell'ammontare previsto dalla normativa vigente;
    b)  copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art.
33, comma 1, della legge regionale n. 13/2007;
    c)  atto  di  proprieta', contratto di locazione, comodato d'uso,
regolarmente registrati, ovvero titolo concessorio per l'utilizzo dei
locali   in   aree   demaniali   o   pubbliche,   oltre  a  relazione
tecnico-illustrativa   sottoscritta   da  professionista  competente,
iscritto  al  relativo  Albo, che certifichi l'agibilita' dei locali,
ivi  inclusi  quelli  di  cui  all'art.  5, comma 1, lettera f), e la
destinazione  degli stessi ad uffici o ad attivita' commerciale; tali
locali   potranno   essere   indifferentemente   utilizzati   per  lo
svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, lettere a) o b), anche
se svolte cumulativamente dalla stessa agenzia di viaggi;
    d)  copia  del versamento del deposito cauzionale o della polizza
fideiussoria  di  cui  all'art. 33, comma 2, della legge regionale n.
13/2007;
    e)  le  complete  generalita' della persona, iscritta nell'elenco
regionale  di  cui  all'art.  13  che  assume  la  direzione  tecnica
dell'agenzia, salvo che questa sia assunta dallo stesso interessato;
    f)   certificazione   o  attestazione,  rilasciata  dalla  Naming
Autority  Italiana  o  da altro ente competente alla registrazione di
nomi   a   dominio,   di   registrazione   a   favore   del  titolare
dell'autorizzazione   di  cui  all'art.  35,  comma  1,  della  legge
regionale  n.  13/2007,  del  nome a dominio del sito internet che si
intende  utilizzare  ai fini della vendita on-line dei servizi di cui
alle lettere a) e b) dell'art. 2.
   4.   Trascorso   il   termine   fissato  dal  comma  3  senza  che
l'interessato   abbia  ottemperato  agli  adempimenti  richiesti,  la
domanda  di  autorizzazione  decade  a  tutti  gli  effetti.  In  via
eccezionale,  sulla base di comprovate motivazioni, la provincia puo'
concedere,  per  una  sola  volta,  una proroga di ulteriori sessanta
giorni per detti adempimenti.