Art. 6. Istruttoria ed adempimenti ulteriori 1. La Provincia, entro centoventi giorni dal suo ricevimento, accerta la regolarita' della domanda, verifica la completezza e la congruita' della documentazione ad essa allegata ed, accertato presso il Ministero competente in materia, che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie gia' operanti sul territorio nazionale, comunica il risultato dell'istruttoria al richiedente. 2. Decorso il termine di cui al comma 1, il silenzio dell'amministrazione provinciale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni. 3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, trasmette alla provincia: a) copia del versamento della tassa di concessione regionale, di cui all'art. 34, comma 2, della legge regionale n. 13/2007 nell'ammontare previsto dalla normativa vigente; b) copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge regionale n. 13/2007; c) atto di proprieta', contratto di locazione, comodato d'uso, regolarmente registrati, ovvero titolo concessorio per l'utilizzo dei locali in aree demaniali o pubbliche, oltre a relazione tecnico-illustrativa sottoscritta da professionista competente, iscritto al relativo Albo, che certifichi l'agibilita' dei locali, ivi inclusi quelli di cui all'art. 5, comma 1, lettera f), e la destinazione degli stessi ad uffici o ad attivita' commerciale; tali locali potranno essere indifferentemente utilizzati per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, lettere a) o b), anche se svolte cumulativamente dalla stessa agenzia di viaggi; d) copia del versamento del deposito cauzionale o della polizza fideiussoria di cui all'art. 33, comma 2, della legge regionale n. 13/2007; e) le complete generalita' della persona, iscritta nell'elenco regionale di cui all'art. 13 che assume la direzione tecnica dell'agenzia, salvo che questa sia assunta dallo stesso interessato; f) certificazione o attestazione, rilasciata dalla Naming Autority Italiana o da altro ente competente alla registrazione di nomi a dominio, di registrazione a favore del titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 35, comma 1, della legge regionale n. 13/2007, del nome a dominio del sito internet che si intende utilizzare ai fini della vendita on-line dei servizi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2. 4. Trascorso il termine fissato dal comma 3 senza che l'interessato abbia ottemperato agli adempimenti richiesti, la domanda di autorizzazione decade a tutti gli effetti. In via eccezionale, sulla base di comprovate motivazioni, la provincia puo' concedere, per una sola volta, una proroga di ulteriori sessanta giorni per detti adempimenti.