Art. 7.

Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggi e turismo

   1. L' apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggi e
turismo,  anche  da  parte  di  agenzie  con sede principale in altre
Regioni   o  in  altro  Stato  dell'Unione  europea,  e'  soggetta  a
preventiva   comunicazione  da  presentare  alla  provincia  nel  cui
territorio  sono  ubicati  i  locali  che si intendono adibire a sede
secondaria o filiale. La comunicazione, in particolare, indica:
    a)  la  denominazione e la ragione sociale, la sede e gli estremi
del   provvedimento   di   autorizzazione   dell'agenzia  di  viaggio
principale;
    b)  l'ubicazione, e la documentazione di cui all'art. 6, comma 2,
lettera c);
    c)  il  titolare,  persona fisica o giuridica; per le societa' e'
indicata  l'esatta  denominazione  e  la  ragione  sociale nonche' il
legale rappresentante della medesima;
    d)  la  persona  preposta  alla  direzione  tecnica  dell'agenzia
principale;
    e)   gli  estremi  del  deposito  cauzionale  gia'  versato  alla
provincia  in  cui ha sede l'agenzia principale, qualora sia previsto
dalla normativa della stessa Regione.
   2. Le sedi secondarie o le filiali di agenzie di viaggi e turismo,
anche  quelle aventi l'agenzia principale in altre Regioni o in altro
Stato dell'Unione europea, non sono soggette al pagamento della tassa
di concessione regionale.
   3.  La  modifica  di  uno  degli  elementi  di  cui  al comma 1 e'
comunicata alla provincia entro sessanta giorni dal suo verificarsi.