Art. 7. Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggi e turismo 1. L' apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggi e turismo, anche da parte di agenzie con sede principale in altre Regioni o in altro Stato dell'Unione europea, e' soggetta a preventiva comunicazione da presentare alla provincia nel cui territorio sono ubicati i locali che si intendono adibire a sede secondaria o filiale. La comunicazione, in particolare, indica: a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e gli estremi del provvedimento di autorizzazione dell'agenzia di viaggio principale; b) l'ubicazione, e la documentazione di cui all'art. 6, comma 2, lettera c); c) il titolare, persona fisica o giuridica; per le societa' e' indicata l'esatta denominazione e la ragione sociale nonche' il legale rappresentante della medesima; d) la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia principale; e) gli estremi del deposito cauzionale gia' versato alla provincia in cui ha sede l'agenzia principale, qualora sia previsto dalla normativa della stessa Regione. 2. Le sedi secondarie o le filiali di agenzie di viaggi e turismo, anche quelle aventi l'agenzia principale in altre Regioni o in altro Stato dell'Unione europea, non sono soggette al pagamento della tassa di concessione regionale. 3. La modifica di uno degli elementi di cui al comma 1 e' comunicata alla provincia entro sessanta giorni dal suo verificarsi.