Art. 8. Chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo 1. Il titolare di un'agenzia di viaggi e turismo, o il legale rappresentante della societa', che intenda procedere alla chiusura temporanea di una o piu' sedi dell'agenzia stessa per un periodo superiore a sette giorni, ne informa la provincia competente, indicandone i motivi, il periodo e la durata. Tale informazione e', altresi', fornita ai clienti mediante comunicazione esposta nei locali dell'agenzia almeno trenta giorni prima del termine di decorrenza dell'inizio del periodo di chiusura. 2. Il termine di chiusura non puo' superare i tre mesi nel corso dell'anno. E' ammessa una sola proroga per non piu' di tre mesi, per comprovate ragioni, da concedersi con provvedimento della provincia.