Art. 8.

        Chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo

   1.  Il  titolare  di  un'agenzia  di viaggi e turismo, o il legale
rappresentante  della  societa',  che intenda procedere alla chiusura
temporanea  di  una  o  piu'  sedi dell'agenzia stessa per un periodo
superiore  a  sette  giorni,  ne  informa  la  provincia  competente,
indicandone  i  motivi, il periodo e la durata. Tale informazione e',
altresi',  fornita  ai  clienti  mediante  comunicazione  esposta nei
locali  dell'agenzia  almeno  trenta  giorni  prima  del  termine  di
decorrenza dell'inizio del periodo di chiusura.
   2.  Il  termine di chiusura non puo' superare i tre mesi nel corso
dell'anno.  E' ammessa una sola proroga per non piu' di tre mesi, per
comprovate ragioni, da concedersi con provvedimento della provincia.