Art. 9.

       Soggetti responsabili dell'agenzia di viaggi e turismo
                      e requisiti professionali

   1.  La  responsabilita'  tecnica  dell'agenzia di viaggi e turismo
principale    e'    affidata    alla    persona    fisica    titolare
dell'autorizzazione all'esercizio di agenzia di viaggi e turismo o al
legale  rappresentante in caso di societa', che siano in possesso dei
requisiti  previsti  dall'art.  10,  ovvero  per  i  cittadini membri
dell'Unione  europea,  che  si  trovino  nelle  condizioni  di cui al
decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206  (Attuazione  della
direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle qualifiche
professionali,   nonche'   della  direttiva  2006/100/CE  che  adegua
determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle  persone a
seguito  dell'adesione di Bulgaria e Romania) ed iscritti nell'elenco
di cui all'art. 12.
   2.  Qualora  i  soggetti  di  cui  al  comma 1  non  prestino, con
carattere  di  continuita'  ed  esclusivita',  la  propria  attivita'
nell'agenzia  di viaggi e turismo o non posseggano i requisiti di cui
all'art.  10,  la responsabilita' di direzione tecnica e' affidata ad
un direttore tecnico iscritto nell'elenco di cui all'art. 12.
   3.  I  soggetti  di  cui ai commi 1 e 2 curano la gestione tecnica
dell'agenzia, con carattere di esclusivita' e continuita' in una sola
agenzia  principale. In caso di inosservanza del suddetto obbligo, la
provincia  provvede alla sospensione dell'esercizio della professione
fino  ad  un  massimo  di  sei mesi e, nell'ipotesi di recidiva, alla
cancellazione dall'elenco di cui all'art. 12.
   4.  In  caso di cessazione dell'attivita' da parte dei soggetti di
cui   al  comma  1  ovvero  nel  caso  di  cessazione  o  sospensione
dell'attivita'  del  direttore tecnico o di sospensione di questo per
un  periodo  superiore  a  sessanta giorni consecutivi in un anno, il
titolare  dell'agenzia  ne da' immediata comunicazione alla provincia
competente  e  provvede  contestualmente  alla  designazione di altra
persona iscritta nell'elenco di cui all'art. 12.