Art. 9. Soggetti responsabili dell'agenzia di viaggi e turismo e requisiti professionali 1. La responsabilita' tecnica dell'agenzia di viaggi e turismo principale e' affidata alla persona fisica titolare dell'autorizzazione all'esercizio di agenzia di viaggi e turismo o al legale rappresentante in caso di societa', che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10, ovvero per i cittadini membri dell'Unione europea, che si trovino nelle condizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) ed iscritti nell'elenco di cui all'art. 12. 2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non prestino, con carattere di continuita' ed esclusivita', la propria attivita' nell'agenzia di viaggi e turismo o non posseggano i requisiti di cui all'art. 10, la responsabilita' di direzione tecnica e' affidata ad un direttore tecnico iscritto nell'elenco di cui all'art. 12. 3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 curano la gestione tecnica dell'agenzia, con carattere di esclusivita' e continuita' in una sola agenzia principale. In caso di inosservanza del suddetto obbligo, la provincia provvede alla sospensione dell'esercizio della professione fino ad un massimo di sei mesi e, nell'ipotesi di recidiva, alla cancellazione dall'elenco di cui all'art. 12. 4. In caso di cessazione dell'attivita' da parte dei soggetti di cui al comma 1 ovvero nel caso di cessazione o sospensione dell'attivita' del direttore tecnico o di sospensione di questo per un periodo superiore a sessanta giorni consecutivi in un anno, il titolare dell'agenzia ne da' immediata comunicazione alla provincia competente e provvede contestualmente alla designazione di altra persona iscritta nell'elenco di cui all'art. 12.