Art. 10. Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale 1. La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi strategici delineati negli strumenti di programmazione regionale e nel rispetto del diritto comunitario, puo' concorrere finanziariamente alla promozione e allo sviluppo sul mercato nazionale e sui mercati esteri del sistema fieristico regionale. 2. La Giunta regionale puo': a) concedere contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche a qualifica locale, regionale, nazionale o internazionale, presenti nel calendario regionale, al fine di sostenere progetti ed iniziative di promozione fieristica, in Italia e all'estero, di significativo interesse economico, sociale ed ambientale per la Regione; b) concorrere ad incentivare lo sviluppo di strumenti di tutela del consumatore, quali la certificazione di qualita' degli enti e delle manifestazioni fieristiche; c) promuovere iniziative atte ad incentivare lo sviluppo di nuove modalita' espositive che facciano uso delle moderne tecnologie al fine di concorrere all'ampliamento del settore attraverso nuove fasce di utenti; d) concedere contributi per la formazione di operatori qualificati in ambito fieristico e per la promozione dell'informazione sul settore presso le imprese, la scuola e le professioni; e) promuovere l'intervento a manifestazioni fieristiche a qualifica locale, regionale, nazionale o internazionale, presenti nel calendario regionale, di delegazioni di operatori economici stranieri e la loro partecipazione alle connesse attivita' informative anche presso aziende di produzione e di servizi interessate alle manifestazioni stesse; f) promuovere l'associazionismo tra gli operatori del settore e la loro collaborazione al fine di realizzare sinergie in una logica di filiera fieristica. 3. La Giunta regionale approva i criteri di priorita' e le modalita' di assegnazione dei contributi di cui al comma 2 con la deliberazione di cui all'art. 14. 4. La Giunta regionale individua forme di coordinamento tra i diversi Assessorati che, per competenze specifiche, concedono contributi alle manifestazioni di cui al presente articolo con l'intento di ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali.