Art. 10.

       Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale

   1.  La  Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi strategici
delineati  negli strumenti di programmazione regionale e nel rispetto
del   diritto  comunitario,  puo'  concorrere  finanziariamente  alla
promozione e allo sviluppo sul mercato nazionale e sui mercati esteri
del sistema fieristico regionale.
   2. La Giunta regionale puo':
    a)    concedere   contributi   ai   soggetti   organizzatori   di
manifestazioni fieristiche a qualifica locale, regionale, nazionale o
internazionale,   presenti  nel  calendario  regionale,  al  fine  di
sostenere  progetti ed iniziative di promozione fieristica, in Italia
e  all'estero,  di  significativo  interesse  economico,  sociale  ed
ambientale per la Regione;
    b)  concorrere  ad incentivare lo sviluppo di strumenti di tutela
del  consumatore,  quali  la  certificazione di qualita' degli enti e
delle manifestazioni fieristiche;
    c) promuovere iniziative atte ad incentivare lo sviluppo di nuove
modalita'  espositive  che  facciano  uso delle moderne tecnologie al
fine di concorrere all'ampliamento del settore attraverso nuove fasce
di utenti;
    d)   concedere   contributi   per   la  formazione  di  operatori
qualificati    in    ambito    fieristico   e   per   la   promozione
dell'informazione  sul  settore  presso  le  imprese,  la scuola e le
professioni;
    e)   promuovere   l'intervento  a  manifestazioni  fieristiche  a
qualifica locale, regionale, nazionale o internazionale, presenti nel
calendario regionale, di delegazioni di operatori economici stranieri
e  la  loro  partecipazione alle connesse attivita' informative anche
presso   aziende   di   produzione  e  di  servizi  interessate  alle
manifestazioni stesse;
    f)  promuovere  l'associazionismo tra gli operatori del settore e
la  loro  collaborazione al fine di realizzare sinergie in una logica
di filiera fieristica.
   3.  La  Giunta  regionale  approva  i  criteri  di  priorita' e le
modalita'  di  assegnazione  dei  contributi di cui al comma 2 con la
deliberazione di cui all'art. 14.
   4.  La  Giunta  regionale  individua  forme di coordinamento tra i
diversi   Assessorati   che,  per  competenze  specifiche,  concedono
contributi  alle  manifestazioni  di  cui  al  presente  articolo con
l'intento di ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali.