Art. 11.

       Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

   1.  Gli  atti  emanati  in  applicazione  della presente legge che
prevedano  l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato,
ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformita'
a  quanto  previsto  dai  regolamenti  comunitari  di esenzione, sono
oggetto di notifica ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato.
 
          Note all'art. 11:
              Il  testo  dell'art.  87 del Trattato che istituisce la
          Comunita' europea e' il seguente:
              «Art.  87.  - 1. Salvo deroghe contemplate dal presente
          trattato,  sono  incompatibili con il mercato comune, nella
          misura  in  cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli
          aiuti   concessi   dagli  Stati,  ovvero  mediante  risorse
          statali,   sotto  qualsiasi  forma  che,  favorendo  talune
          imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare
          la concorrenza.
             2. Sono compatibili con il mercato comune:
              a)  gli  aiuti  a carattere sociale concessi ai singoli
          consumatori,   a  condizione  che  siano  accordati'  senza
          discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
              b)  gli  aiuti  destinati  a  ovviare ai danni arrecati
          dalle   calamita'   naturali   oppure   da   altri   eventi
          eccezionali;
              c)  gli  aiuti  concessi  all'economia  di  determinate
          regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
          della  divisione  della  Germania, nella misura in cui sono
          necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
          tale divisione.
             3.  Possono  considerarsi  compatibili  con  il  mercato
          comune:
              a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico
          delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso,
          oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
              b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di
          un importante progetto di comune interesse europeo oppure a
          porre  rimedio  a  un grave turbamento dell'economia di uno
          Stato membro;
              c)  gli  aiuti  destinati  ad  agevolare lo sviluppo di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al comune interesse,
              d)  gli  aiuti  destinati  a promuovere la cultura e la
          conservazione   del  patrimonio,  quando  non  alterino  le
          condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
          in misura contraria all'interesse comune;
              e)   le  altre  categorie  di  aiuti,  determinate  con
          decisione   del   Consiglio,  che  delibera  a  maggioranza
          qualificata su proposta della Commissione».
             Il  testo  dell'art.  88  del Trattato che istituisce la
          Comunita' europea e' il seguente:
              «Art.  88.  -  1.  La Commissione procede con gli Stati
          membri  all'esame  permanente dei regimi di aiuti esistenti
          in  questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
          misure  richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
          del mercato comune.
             2.  Qualora  la  Commissione,  dopo  aver  intimato agli
          interessati  di  presentare  le loro osservazioni, constati
          che  un  aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o mediante fondi
          statali,  non  e' compatibile con il mercato comune a norma
          dell'art.  87,  oppure  che  tale  aiuto e' attuato in modo
          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
          modificarlo nel termine da essa fissato.
             Qualora  lo  Stato  in  causa  non  si  conformi  a tale
          decisione  entro  il  termine  stabilito,  la Commissione o
          qualsiasi  altro  Stato interessato puo' adire direttamente
          la Corte di giustizia, in deroga agli artt. 226 e 227.
             A   richiesta   di   uno  Stato  membro,  il  Consiglio,
          deliberando  all'unanimita',  puo'  decidere  che un aiuto,
          istituito  o  da  istituirsi da parte di questo Stato, deve
          considerarsi  compatibile  con il mercato comune, in deroga
          alle  disposizioni  dell'art.  87  o  ai regolamenti di cui
          all'art.  89,  quando circostanze eccezionali giustifichino
          tale  decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
          riguardi  di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
          paragrafo,   primo   comma,   la   richiesta   dello  Stato
          interessato  rivolta  al  Consiglio  avra'  per  effetto di
          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
          sia pronunciato al riguardo.
             Tuttavia,  se  il  Consiglio non si e' pronunciato entro
          tre   mesi  dalla  data  della  richiesta,  la  Commissione
          delibera.
             3.  Alla  Commissione  sono  comunicati,  in tempo utile
          perche'  presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
          istituire  o  modificare  aiuti. Se ritiene che un progetto
          non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
          87,  la  Commissione  inizia  senza  indugio  la  procedura
          prevista   dal   paragrafo   precedente.  Lo  Stato  membro
          interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
          prima  che  tale  procedura  abbia condotto a una decisione
          finale».