Art. 12.

                         Clausola valutativa

   1. La Giunta regionale, trascorsi tre anni dall'entrata, in vigore
della  presente  legge  e successivamente ogni tre anni, trasmette al
Consiglio  regionale  una  relazione  sullo stato di attuazione della
normativa, in particolare specificando:
    a) se sono state allocate risorse finanziarie, la quantificazione
per singolo anno solare dell'ammontare dei contributi erogati;
    b)  l'identita'  dei  soggetti  che  sono  stati  destinatari  di
contributi regionali e le somme dagli stessi percepite;
    c) quali tipi di interventi, promozionali e formativi, sono stati
attuati;
    d)  i  costi  e  i  benefici  ottenuti  dall'azione di intervento
regionale;
    e)    l'individuazione   delle   difficolta'   incontrate   nella
realizzazione degli interventi;
    f)  se  sono  state applicate le sanzioni relativamente all'abuso
della qualifica di manifestazioni fieristiche ovvero se vi sono state
violazioni  degli obblighi di correttezza e veridicita' nei confronti
degli utenti.