Art. 12. Clausola valutativa 1. La Giunta regionale, trascorsi tre anni dall'entrata, in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della normativa, in particolare specificando: a) se sono state allocate risorse finanziarie, la quantificazione per singolo anno solare dell'ammontare dei contributi erogati; b) l'identita' dei soggetti che sono stati destinatari di contributi regionali e le somme dagli stessi percepite; c) quali tipi di interventi, promozionali e formativi, sono stati attuati; d) i costi e i benefici ottenuti dall'azione di intervento regionale; e) l'individuazione delle difficolta' incontrate nella realizzazione degli interventi; f) se sono state applicate le sanzioni relativamente all'abuso della qualifica di manifestazioni fieristiche ovvero se vi sono state violazioni degli obblighi di correttezza e veridicita' nei confronti degli utenti.