Art. 13. Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di pubblicazione della manifestazione fieristica oppure del quartiere fieristico con qualifica differente da quella attribuita ai sensi degli artt. 4 e 7, e' disposta nei confronti dei soggetti organizzatori l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma compresa tra il 10 e il 30 per cento del fatturato della manifestazione, nonche' l'esclusione dei medesimi soggetti all'inserimento nel calendario fieristico regionale e dal riconoscimento di una qualifica nei due anni successivi. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione degli obblighi sulla correttezza e veridicita' dell'informazione e della pubblicita' verso gli utenti e' disposta nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma compresa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione. 3. La vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e' svolta dai comuni nel cui territorio si svolge la manifestazione; all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il sindaco con propria ordinanza, secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).