Art. 13.

                              Sanzioni

   1.  Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di pubblicazione
della  manifestazione  fieristica oppure del quartiere fieristico con
qualifica differente da quella attribuita ai sensi degli artt. 4 e 7,
e'  disposta  nei confronti dei soggetti organizzatori l'applicazione
di  una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma compresa
tra  il  10  e  il  30  per cento del fatturato della manifestazione,
nonche'   l'esclusione  dei  medesimi  soggetti  all'inserimento  nel
calendario fieristico regionale e dal riconoscimento di una qualifica
nei due anni successivi.
   2.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato, in caso di violazione
degli   obblighi  sulla correttezza e veridicita' dell'informazione e
della  pubblicita'  verso  gli  utenti  e' disposta nei confronti dei
soggetti   responsabili  una sanzione amministrativa  pecuniaria pari
ad  una  somma compresa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato della
manifestazione.
   3. La vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni fieristiche
e'  svolta dai comuni nel cui territorio si svolge la manifestazione;
all'applicazione  delle sanzioni di cui al presente articolo provvede
il  sindaco  con  propria  ordinanza,  secondo le procedure stabilite
dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).