Art. 14.

                       Disposizioni attuative

   1.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata in vigore della presente
legge   la   Giunta  regionale,  sentita  la  Commissione  consiliare
competente, provvede con apposita deliberazione a stabilire:
    a) i requisiti e le procedure per il riconoscimento o la conferma
della  qualifica  di  internazionale,  nazionale,  regionale e locale
delle manifestazioni fieristiche;
    b)  i  requisiti  minimi  di idoneita' dei quartieri fieristici e
degli  spazi  espositivi  non  permanenti  per  lo  svolgimento delle
manifestazioni  fieristiche nonche' le relative modalita' di verifica
e controllo;
    c) la redazione del calendario fieristico regionale;
    d)  i  criteri  di  priorita'  e le modalita' di assegnazione dei
contributi.