Art. 14. Disposizioni attuative 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede con apposita deliberazione a stabilire: a) i requisiti e le procedure per il riconoscimento o la conferma della qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale delle manifestazioni fieristiche; b) i requisiti minimi di idoneita' dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi non permanenti per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche nonche' le relative modalita' di verifica e controllo; c) la redazione del calendario fieristico regionale; d) i criteri di priorita' e le modalita' di assegnazione dei contributi.