Art. 15.

                      Disposizioni transitorie

   1.  In via transitoria, ai procedimenti concernenti l'attribuzione
della  qualifica, la formazione del calendario fieristico regionale e
l'assegnazione di contributi non ancora conclusi alla data di entrata
in   vigore   della  presente  legge  e  dei  relativi  provvedimenti
attuativi,  si  applica  la  disciplina di cui alla legge regionale 7
settembre 1987, n. 47 (Disciplina delle attivita' fieristiche).