Art. 15. Disposizioni transitorie 1. In via transitoria, ai procedimenti concernenti l'attribuzione della qualifica, la formazione del calendario fieristico regionale e l'assegnazione di contributi non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi, si applica la disciplina di cui alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 47 (Disciplina delle attivita' fieristiche).