Art. 17. Abrogazioni 1. Sono abrogate, fatto salvo l'esaurimento delle procedure di cui all'art. 15, le seguenti disposizioni regionali: a) la legge regionale 7 settembre 1987, n. 47 (Disciplina delle attivita' fieristiche); b) gli artt. 4 e 5 della legge regionale 25 febbraio 1991, n. 7 (Costituzione dell'Expo 2000 S.p.A. Centro fieristico ai sensi della legge regionale n. 47/1987 e modificazioni agli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 47/1987); c) gli artt. 15, 16 e 17 della legge regionale n. 13 febbraio 1995, n. 17 (Disciplina delle funzioni attribuite alle Regioni dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47); d) l'art. 3 della legge regionale 13 agosto 1996, n. 62 (Sottoscrizione del secondo aumento di capitale della Societa' per Azioni Expo 2000 e modifica dell'art. 17 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47 «Disciplina delle attivita' fieristiche»).