Art. 17.

                             Abrogazioni

   1. Sono abrogate, fatto salvo l'esaurimento delle procedure di cui
all'art. 15, le seguenti disposizioni regionali:
    a)  la  legge regionale 7 settembre 1987, n. 47 (Disciplina delle
attivita' fieristiche);
    b)  gli  artt. 4 e 5 della legge regionale 25 febbraio 1991, n. 7
(Costituzione  dell'Expo 2000 S.p.A. Centro fieristico ai sensi della
legge  regionale  n. 47/1987 e modificazioni agli artt. 15 e 16 della
legge regionale n. 47/1987);
    c)  gli  artt.  15,  16 e 17 della legge regionale n. 13 febbraio
1995,  n. 17 (Disciplina delle funzioni attribuite alle Regioni dalla
legge  28  marzo  1991,  n.  112  in  materia  di  commercio  su aree
pubbliche. Modifica della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47);
    d)   l'art.  3  della  legge  regionale 13  agosto  1996,  n.  62
(Sottoscrizione  del  secondo  aumento di capitale della Societa' per
Azioni  Expo  2000  e  modifica  dell'art. 17 della legge regionale 7
settembre 1987, n. 47 «Disciplina delle attivita' fieristiche»).