Art. 18.

                      Disposizioni finanziarie

   1.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui all'art. 10, a
partire  dall'esercizio  finanziario  2009,  alla  spesa annua pari a
1.400.000,00  euro,  in  termini  di competenza, iscritta nell'ambito
dell'unita'   previsionale  di  base  (UPB)  DA  17041  del  bilancio
regionale, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo
le  modalita'  previste  dall'art.  8 della legge regionale 11 aprile
2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art.
30  dell'a  legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per
l'anno 2003).
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
    Torino, 28 novembre 2008

                          Mercedes  BRESSO

                              LAVORI PREPARATORI

          Disegno di legge n. 357:
             Presentato dalla Giunta regionale il 10 novembre 2006.
             Assegnato   in   sede  referente  alla  VII  Commissione
          permanente   e   in  sede  consultiva  alla  I  Commissione
          permanente il 16 novembre 2006.
             Riassegnato  in  sede  referente  alla  III  Commissione
          permanente il 12 febbraio 2007.
             Sul testo sono state effettuate consultazioni.
             Testo  licenziato  dalla  III  Commissione permanente in
          sede referente il 5 novembre 2007.
             Approvato  in  Aula il 18 novembre 2008, con emendamenti
          sul testo, con 40 voiti favorevoli, 1 astenuto.
 
          Note all'art. 18:
             Il  testo dell'art. 8 della legge regionale n. 7/2001 e'
          il seguente:
              «Art. 8 (Legge finanziaria) - 1. Unitamente al bilancio
          annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per
          l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.
             2.  La  legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi
          stabiliti nel documento di cui all'art. 5 ed in connessione
          con   lo   sviluppo  della  fiscalita'  regionale,  dispone
          annualmente  il  quadro  di  riferimento finanziario per il
          periodo  compreso  nel bilancio pluriennale e provvede, per
          il medesimo periodo:
              a)  alle  variazioni delle aliquote e di tutte le altre
          misure  che  incidono  sulla determinazione del gettito dei
          tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio
          dell'anno cui essa si riferisce;
              b)  al  rifinanziamento, per un periodo non superiore a
          quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di
          spesa regionale;
              c)  alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati
          dal  bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di
          spesa;
              d)  alla  determinazione,  per  le  leggi regionali che
          dispongono  spese  a  carattere  permanente  o pluriennale,
          delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.
             3.  La  legge  finanziaria  puo'  disporre, per ciascuno
          degli  anni  compresi  nel  bilancio  pluriennale,  nuove o
          maggiori  spese  correnti o riduzioni di entrata nei limiti
          delle  nuove  o  maggiori  entrate di sicura acquisizione e
          delle  riduzioni  permanenti  di  autorizzazioni  di  spesa
          corrente.  In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte
          con   la   legge   finanziaria  non  possono  concorrere  a
          determinare  tassi  di  evoluzione delle spese medesime che
          risultino   incompatibili   con   le  linee  stabilite  nel
          documento di cui all'art. 5.
             4.  La  legge  finanziaria  e'  approvata  nella  stessa
          sessione   di   approvazione   del   bilancio   annuale   e
          pluriennale,  approvando, nell'ordine, la legge finanziaria
          e il bilancio, annuale».
             Il testo dell'art. 30 della legge regionale 2/2003 e' il
          seguente:
              «Art.  30. (Norma finale) - 1. A partire dall'esercizio
          2004,   la  legge  finanziaria  stabilisce,  in  attuazione
          dell'art.    8    della    legge   regionale   n.   7/2001,
          l'autorizzazione   della   spesa   per  tutte  le  leggi  o
          provvedimenti   regionali   vigenti,   la   cui   copertura
          finanziaria  non  sia  esplicitamente disposta da una norma
          relativa  all'esercizio di riferimento, o che rimandino per
          la copertura finanziaria alla legge di bilancio.
             2.  L'autorizzazione  della spesa di cui al comma 1 puo'
          disporre  la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti
          originariamente previsti.
             3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio
          non  puo'  prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti
          regionali  per  cui  non  sia stata autorizzata la spesa in
          sede di legge finanziaria».

             Denominazione delle unita' previsionali di base (UPB)
                              citate nella legge.

             DA17041   (Commercio,   sicurezza   e   polizia   locale
          Promozione e credito al commercio Titolo I spese correnti).