Art. 18. Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10, a partire dall'esercizio finanziario 2009, alla spesa annua pari a 1.400.000,00 euro, in termini di competenza, iscritta nell'ambito dell'unita' previsionale di base (UPB) DA 17041 del bilancio regionale, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalita' previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 dell'a legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 28 novembre 2008 Mercedes BRESSO LAVORI PREPARATORI Disegno di legge n. 357: Presentato dalla Giunta regionale il 10 novembre 2006. Assegnato in sede referente alla VII Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente il 16 novembre 2006. Riassegnato in sede referente alla III Commissione permanente il 12 febbraio 2007. Sul testo sono state effettuate consultazioni. Testo licenziato dalla III Commissione permanente in sede referente il 5 novembre 2007. Approvato in Aula il 18 novembre 2008, con emendamenti sul testo, con 40 voiti favorevoli, 1 astenuto.
Note all'art. 18: Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 7/2001 e' il seguente: «Art. 8 (Legge finanziaria) - 1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria. 2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'art. 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalita' regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo: a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce; b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale; c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati. 3. La legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'art. 5. 4. La legge finanziaria e' approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio, annuale». Il testo dell'art. 30 della legge regionale 2/2003 e' il seguente: «Art. 30. (Norma finale) - 1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'art. 8 della legge regionale n. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio. 2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo' disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti. 3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non puo' prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria». Denominazione delle unita' previsionali di base (UPB) citate nella legge. DA17041 (Commercio, sicurezza e polizia locale Promozione e credito al commercio Titolo I spese correnti).