Art. 4. Qualificazione delle manifestazioni fieristiche 1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentativita' del settore o dei settori economici cui la manifestazione e' rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori. 2. La Regione riconosce o conferma la qualifica di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali. 3. Il comune, nel cui territorio si svolge la manifestazione, riconosce o conferma la qualifica di manifestazione fieristica locale. 4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'art. 14, disciplina i requisiti e le modalita' di richiesta, riconoscimento e conferma della qualifica di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali.