Art. 4.

           Qualificazione delle manifestazioni fieristiche

   1.  Le  manifestazioni  fieristiche  sono qualificate di rilevanza
internazionale,  nazionale,  regionale  e locale in relazione al loro
grado  di  rappresentativita' del settore o dei settori economici cui
la   manifestazione   e'   rivolta,   al   programma  ed  agli  scopi
dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.
   2.  La Regione riconosce o conferma la qualifica di manifestazioni
fieristiche internazionali, nazionali e regionali.
   3.  Il  comune,  nel  cui  territorio si svolge la manifestazione,
riconosce  o  conferma  la  qualifica  di  manifestazione  fieristica
locale.
   4.  La  Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'art. 14,
disciplina  i requisiti e le modalita' di richiesta, riconoscimento e
conferma    della    qualifica    di    manifestazioni    fieristiche
internazionali, nazionali, regionali e locali.