Art. 5.

                       Soggetti organizzatori

   1.  L'attivita' di organizzazione di manifestazioni fieristiche e'
svolta   da   soggetti   pubblici  e  privati  appartenenti  a  Paesi
dell'Unione  europea,  sulla  base  dei  requisiti e criteri definiti
dall'art.  14  e  nel  rispetto  dei principi fissati dalla normativa
comunitaria.
   2.  I  soggetti  pubblici  e  privati  dei  Paesi non appartenenti
all'Unione   europea   svolgono   attivita'   di   organizzazione  di
manifestazioni  fieristiche in Piemonte, subordinatamente al rispetto
del   principio  di  reciprocita'  di  condizioni  tra  il  Paese  di
appartenenza dell'organizzatore straniero e la Regione Piemonte.