Art. 5. Soggetti organizzatori 1. L'attivita' di organizzazione di manifestazioni fieristiche e' svolta da soggetti pubblici e privati appartenenti a Paesi dell'Unione europea, sulla base dei requisiti e criteri definiti dall'art. 14 e nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria. 2. I soggetti pubblici e privati dei Paesi non appartenenti all'Unione europea svolgono attivita' di organizzazione di manifestazioni fieristiche in Piemonte, subordinatamente al rispetto del principio di reciprocita' di condizioni tra il Paese di appartenenza dell'organizzatore straniero e la Regione Piemonte.