Art. 6. Calendario delle manifestazioni fieristiche 1. Entro il 30 novembre di ogni anno e' pubblicato sul Bollettino ufficiale il calendario ricognitivo delle manifestazioni fieristiche previste per l'anno successivo e comunicate dagli organizzatori alla Regione secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 14.