Art. 6.


             Calendario delle manifestazioni fieristiche

   1.  Entro il 30 novembre di ogni anno e' pubblicato sul Bollettino
ufficiale  il calendario ricognitivo delle manifestazioni fieristiche
previste  per l'anno successivo e comunicate dagli organizzatori alla
Regione  secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalla deliberazione
della Giunta regionale di cui all'art. 14.