Art. 7. Quartieri fieristici 1. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'art. 14, stabilisce i requisiti minimi dei quartieri fieristici nonche' quelli delle altre sedi espositive temporaneamente adibite allo svolgimento di manifestazioni fieristiche, e la qualifica delle manifestazioni che i quartieri possono ospitare. 2. Competono ai comuni il riconoscimento della qualifica di quartiere fieristico internazionale, nazionale e regionale e la verifica di conformita' ai requisiti di cui al comma 1 dei quartieri fieristici e delle sedi espositive temporaneamente adibite allo svolgimento di manifestazioni fieristiche.