Art. 7.

                        Quartieri fieristici

   1.  La  Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'art. 14,
stabilisce i requisiti minimi dei quartieri fieristici nonche' quelli
delle  altre sedi espositive temporaneamente adibite allo svolgimento
di  manifestazioni  fieristiche,  e la qualifica delle manifestazioni
che i quartieri possono ospitare.
   2.  Competono  ai  comuni  il  riconoscimento  della  qualifica di
quartiere  fieristico  internazionale,  nazionale  e  regionale  e la
verifica  di conformita' ai requisiti di cui al comma 1 dei quartieri
fieristici  e  delle  sedi  espositive  temporaneamente  adibite allo
svolgimento di manifestazioni fieristiche.