Art. 2. Commissione regionale 1. E' istituita, ai sensi dell'art. 137 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la Commissione regionale con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili e aree ai sensi e con le modalita' stabilite dagli artt. 136 e 138 del codice dei beni culturali e del paesaggio. 2. La Commissione regionale e' composta dai membri di diritto, elencati all'art. 137, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, designati in rappresentanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali, dal responsabile della direzione e dal responsabile del settore della Regione competenti per materia, da quattro membri nominati dalla Giunta regionale ed e' integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato, nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate e alberi monumentali. 3. I membri sono nominati dalla Giunta regionale tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalita' ed esperienza nella tutela del paesaggio e nella valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale; sono scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dal Politecnico di Torino, dalle Universita' degli studi del Piemonte, dalle fondazioni aventi per statuto finalita' di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. 4. La Commissione regionale, presieduta dal responsabile della direzione competente per materia della Regione, dura in carica per un periodo non superiore a cinque anni. 5. Nessun compenso e' dovuto dalla Regione ai componenti della Commissione regionale.
Note all'art. 2: Il testo coordinato vigente dell'art. 137 del decreto legislativo n. 42/2004 e' il seguente: «Art. 137. (Commissioni regionali) - 1. Le regioni istituiscono apposite commissioni, con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo art. 136. 2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonche' due responsabili preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla Regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalita' ed esperienza nella tutela del paesaggio, di norma scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle universita' aventi sede nella Regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalita' di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di' legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione e' integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la Regione procede comunque alle nomine. 3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe.». Il testo coordinato vigente dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004 e' il seguente: «Art. 136. (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico) - 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarita' geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non, comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e cosi' pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.». Il testo coordinato vigente dell'art. 138 del decreto legislativo n. 42/2004 e' il seguente: «Art. 138. (Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico) - 1. Le commissioni di cui all'art. 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e' provinciali e consultati i comuni interessati nonche', ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136, degli immobili e delle aree per i quali e' stata avviata l'iniziativa e propongono alla Regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta e' formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi. 2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa puo' formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla Regione. 3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'art. 136.».