Art. 2.

                        Commissione regionale

   1.  E'  istituita,  ai  sensi  dell'art.  137  del codice dei beni
culturali e del paesaggio, la Commissione regionale con il compito di
formulare   proposte  per  la  dichiarazione  di  notevole  interesse
pubblico  di  immobili  e  aree ai sensi e con le modalita' stabilite
dagli artt. 136 e 138 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
   2.  La  Commissione  regionale  e' composta dai membri di diritto,
elencati  all'art.  137, comma 2, del codice dei beni culturali e del
paesaggio,  designati in rappresentanza del Ministero per i beni e le
attivita'   culturali,   dal   responsabile  della  direzione  e  dal
responsabile  del  settore  della  Regione competenti per materia, da
quattro  membri  nominati  dalla Giunta regionale ed e' integrata dal
rappresentante  del  competente comando regionale del Corpo forestale
dello  Stato, nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate e
alberi monumentali.
   3.  I membri sono nominati dalla Giunta regionale tra soggetti con
qualificata, pluriennale e documentata professionalita' ed esperienza
nella  tutela  del  paesaggio  e  nella valorizzazione del patrimonio
paesaggistico   e   culturale;   sono  scelti  nell'ambito  di  terne
designate,   rispettivamente,   dal   Politecnico  di  Torino,  dalle
Universita'  degli  studi  del  Piemonte, dalle fondazioni aventi per
statuto  finalita'  di promozione e tutela del patrimonio culturale e
dalle  associazioni  portatrici  di interessi diffusi, individuate ai
sensi  delle  vigenti  disposizioni di legge in materia di ambiente e
danno ambientale.
   4.  La  Commissione  regionale,  presieduta dal responsabile della
direzione competente per materia della Regione, dura in carica per un
periodo non superiore a cinque anni.
   5.  Nessun  compenso  e'  dovuto dalla Regione ai componenti della
Commissione regionale.
 
          Note all'art. 2:
             Il  testo  coordinato  vigente dell'art. 137 del decreto
          legislativo n. 42/2004 e' il seguente:
              «Art.  137.  (Commissioni  regionali)  -  1. Le regioni
          istituiscono   apposite  commissioni,  con  il  compito  di
          formulare   proposte   per  la  dichiarazione  di  notevole
          interesse  pubblico degli immobili indicati alle lettere a)
          e  b)  del comma 1 dell'art. 136 e delle aree indicate alle
          lettere c) e d) del comma 1 del medesimo art. 136.
             2.  Di  ciascuna  commissione  fanno parte di diritto il
          direttore   regionale,   il   soprintendente   per  i  beni
          architettonici  e per il paesaggio ed il soprintendente per
          i  beni archeologici competenti per territorio, nonche' due
          responsabili  preposti  agli uffici regionali competenti in
          materia  di  paesaggio.  I  restanti  membri, in numero non
          superiore  a  quattro,  sono  nominati  dalla  Regione  tra
          soggetti   con   qualificata,   pluriennale  e  documentata
          professionalita'  ed esperienza nella tutela del paesaggio,
          di   norma   scelti   nell'ambito   di   terne   designate,
          rispettivamente,   dalle   universita'  aventi  sede  nella
          Regione,  dalle  fondazioni aventi per statuto finalita' di
          promozione  e  tutela  del  patrimonio  culturale  e  dalle
          associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
          sensi  delle  vigenti  disposizioni di' legge in materia di
          ambiente  e  danno  ambientale. La commissione e' integrata
          dal  rappresentante  del  competente  comando regionale del
          Corpo  forestale  dello  Stato  nei casi in cui la proposta
          riguardi  filari,  alberate  ed alberi monumentali. Decorsi
          infruttuosamente   sessanta   giorni   dalla  richiesta  di
          designazione, la Regione procede comunque alle nomine.
             3.  Fino  all'istituzione  delle  commissioni  di cui ai
          commi  1  e  2,  le relative funzioni sono esercitate dalle
          commissioni  istituite  ai sensi della normativa previgente
          per l'esercizio di competenze analoghe.».
             Il   testo   coordinato   vigente   dell'art.   136  del
          decreto legislativo n. 42/2004 e' il seguente:
              «Art.  136.  (Immobili  ed  aree  di notevole interesse
          pubblico)  -  1.  Sono soggetti alle disposizioni di questo
          Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
              a)  le  cose  immobili  che hanno cospicui caratteri di
          bellezza   naturale,   singolarita'   geologica  o  memoria
          storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
              b)  le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle
          disposizioni  della  Parte seconda del presente codice, che
          si distinguono per la loro non, comune bellezza;
              c)  i  complessi  di  cose  immobili  che compongono un
          caratteristico    aspetto    avente   valore   estetico   e
          tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
              d)  le  bellezze panoramiche e cosi' pure quei punti di
          vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si
          goda lo spettacolo di quelle bellezze.».
             Il  testo  coordinato  vigente dell'art. 138 del decreto
          legislativo n. 42/2004 e' il seguente:
              «Art.  138. (Avvio del procedimento di dichiarazione di
          notevole  interesse  pubblico)  -  1. Le commissioni di cui
          all'art.   137,  su  iniziativa  dei  componenti  di  parte
          ministeriale  o  regionale,  ovvero  su iniziativa di altri
          enti   pubblici   territoriali  interessati,  acquisite  le
          necessarie  informazioni  attraverso  le soprintendenze e i
          competenti  uffici  regionali e' provinciali e consultati i
          comuni  interessati  nonche',  ove opportuno, esperti della
          materia,  valutano  la  sussistenza  del notevole interesse
          pubblico,  ai  sensi  dell'art. 136, degli immobili e delle
          aree per i quali e' stata avviata l'iniziativa e propongono
          alla  Regione  l'adozione  della relativa dichiarazione. La
          proposta  e'  formulata  con riferimento ai valori storici,
          culturali,  naturali,  morfologici, estetici espressi dagli
          aspetti  e  caratteri peculiari degli immobili o delle aree
          considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al
          territorio  in  cui  ricadono,  e  contiene proposte per le
          prescrizioni  d'uso  intese  ad assicurare la conservazione
          dei valori espressi.
             2.  La  commissione  decide  se  dare  ulteriore seguito
          all'atto  di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di
          presentazione  dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente
          il  predetto  termine,  entro i successivi trenta giorni il
          componente della commissione o l'ente pubblico territoriale
          che  ha  assunto l'iniziativa puo' formulare la proposta di
          dichiarazione direttamente alla Regione.
             3.  E'  fatto salvo il potere del Ministero, su proposta
          motivata  del  soprintendente,  previo parere della regione
          interessata  che deve essere motivatamente espresso entro e
          non  oltre  trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il
          notevole  interesse pubblico degli immobili e delle aree di
          cui all'art. 136.».