Art. 3.

            Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche

   1.  La  competenza  a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche,
nel  rispetto della procedura stabilita dal codice dei beni culturali
e del paesaggio, e' in capo alla Regione nei seguenti casi:
    a)   realizzazione   di   infrastrutture  stradali,  ferroviarie,
aeroportuali di interesse sovracomunale;
    b)  nuovi  insediamenti  produttivi,  direzionali,  commerciali o
nuovi  parchi  tematici che richiedano per la loro, realizzazione una
superficie territoriale superiore a 10.000 metri quadrati;
    c) interventi di nuovo impianto, di completamento, di ampliamento
o  di  ristrutturazione di edifici esistenti, pubblici o privati, che
complessivamente prevedano una cubatura superiore a 10.000 metri cubi
o a 3.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;
    d)  impianti per la produzione di energia con potenza superiore a
1000 chilowatt di picco;
    e)  linee  elettriche  ed  elettrodotti superiori a 15 chilovolt,
tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri;
    f)  funivie  ed  impianti  di  risalita  con  lunghezza inclinata
superiore a 500 metri;
    g)  trasformazioni  di  aree  boscate  superiori  a  30.000 metri
quadrati.
   2.   Nei   casi   non   elencati   dal   comma   1   il   rilascio
dell'autorizzazione  paesaggistica  e'  delegato  ai  comuni,  che si
avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico
scientifiche  delle  commissioni  locali  per  il  paesaggio  di  cui
all'art. 4.
   3.  Non  sono  soggetti  ad  autorizzazione,  oltre gli interventi
elencati  all'art. 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio,
la  posa  di  cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione
dei  servizi  di  pubblico  interesse, ivi comprese le opere igienico
sanitarie  che non comportino la modifica permanente della morfologia
dei  terreni  attraversati  ne'  la  realizzazione di opere civili ed
edilizie fuori terra.
 
          Nota all'art. 3:
             Il  testo  coordinato  vigente dell'art. 149 del decreto
          legislativo n. 42/2004 e' il seguente:
              «Art.  149. (Interventi non soggetti ad autorizzazione)
          -  1.  Fatta  salva  l'applicazione dell'art. 143, comma 4,
          lettera  a),  non  e'  comunque  richiesta l'autorizzazione
          prescritta dall'art. 146, dall'art. 147 e dall'art. 159:
              a)   per  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria,
          straordinaria,  di  consolidamento  statico  e  di restauro
          conservativo  che  non  alterino  lo  stato  dei  luoghi  e
          l'aspetto esteriore degli edifici;
              b)    per    gli    interventi   inerenti   l'esercizio
          dell'attivita'   agro-silvo-pastorale  che  non  comportino
          alterazione   permanente   dello   stato   dei  luoghi  con
          costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si
          tratti  di  attivita'  ed  opere che non alterino l'assetto
          idrogeologico del territorio;
              c)   per  il  taglio  colturale,  la  forestazione,  la
          riforestazione,  le  opere  di  bonifica,  antincendio e di
          conservazione  da  eseguirsi  nei  boschi  e  nelle foreste
          indicati  dall'art.  142,  comma  1,  lettera  g),  purche'
          previsti   ed   autorizzati   in  base  alla  normativa  in
          materia.».