Art. 3. Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche 1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della procedura stabilita dal codice dei beni culturali e del paesaggio, e' in capo alla Regione nei seguenti casi: a) realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali di interesse sovracomunale; b) nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro, realizzazione una superficie territoriale superiore a 10.000 metri quadrati; c) interventi di nuovo impianto, di completamento, di ampliamento o di ristrutturazione di edifici esistenti, pubblici o privati, che complessivamente prevedano una cubatura superiore a 10.000 metri cubi o a 3.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento; d) impianti per la produzione di energia con potenza superiore a 1000 chilowatt di picco; e) linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 chilovolt, tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri; f) funivie ed impianti di risalita con lunghezza inclinata superiore a 500 metri; g) trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati. 2. Nei casi non elencati dal comma 1 il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' delegato ai comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'art. 4. 3. Non sono soggetti ad autorizzazione, oltre gli interventi elencati all'art. 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati ne' la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra.
Nota all'art. 3: Il testo coordinato vigente dell'art. 149 del decreto legislativo n. 42/2004 e' il seguente: «Art. 149. (Interventi non soggetti ad autorizzazione) - 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 143, comma 4, lettera a), non e' comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'art. 146, dall'art. 147 e dall'art. 159: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'art. 142, comma 1, lettera g), purche' previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.».