Art. 4. Commissione locale per il paesaggio 1. I comuni istituiscono, ai sensi dell'art. 148 del codice dei beni culturali e del paesaggio, singolarmente o preferibilmente in forma associata, la commissione locale per il paesaggio con competenze tecnico scientifiche incaricata di esprimere i pareri previsti dall'art. 148 comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio. 2. Ogni commissione locale per il paesaggio e' composta da almeno tre componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale. 3. I componenti della commissione locale per il paesaggio devono rappresentare una pluralita' delle competenze elencate al comma 2. 4. Il comune stabilisce le modalita' di funzionamento della commissione locale per il paesaggio. 5. I componenti della commissione locale per il paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato e' rinnovabile per una sola volta. 6. I comuni trasmettono alla Regione copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei singoli componenti e dei rispettivi curriculum.
Nota all'art. 4: Il testo coordinato vigente dell'art. 148 del decreto legislativo n. 42/2004 e' il seguente: «Art. 148. (Commissioni locali per il paesaggio) - 1. Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146, comma 6. 2. Le commissioni, sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. 3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli artt. 146, comma 7, 147 e 159. 4. (Abrogato).».