Art. 4.

                 Commissione locale per il paesaggio

   1.  I  comuni  istituiscono, ai sensi dell'art. 148 del codice dei
beni  culturali  e  del paesaggio, singolarmente o preferibilmente in
forma   associata,   la  commissione  locale  per  il  paesaggio  con
competenze  tecnico  scientifiche  incaricata  di  esprimere i pareri
previsti  dall'art.  148 comma 3, del codice dei beni culturali e del
paesaggio.
   2.  Ogni commissione locale per il paesaggio e' composta da almeno
tre  componenti,  in  possesso  di  diploma  di laurea attinente alla
tutela  paesaggistica,  alla storia dell'arte e dell'architettura, al
restauro,   al  recupero  ed  al  riuso  dei  beni  architettonici  e
culturali,   alla   progettazione  urbanistica  ed  ambientale,  alla
pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla
gestione del patrimonio naturale.
   3.  I  componenti della commissione locale per il paesaggio devono
rappresentare una pluralita' delle competenze elencate al comma 2.
   4.  Il  comune  stabilisce  le  modalita'  di  funzionamento della
commissione locale per il paesaggio.
   5.  I  componenti della commissione locale per il paesaggio durano
in  carica  per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato e'
rinnovabile per una sola volta.
   6.  I  comuni  trasmettono  alla  Regione  copia del provvedimento
istitutivo  della  commissione  locale per il paesaggio, delle nomine
dei singoli componenti e dei rispettivi curriculum.
 
          Nota all'art. 4:
             Il  testo  coordinato  vigente dell'art. 148 del decreto
          legislativo n. 42/2004 e' il seguente:
              «Art.  148.  (Commissioni locali per il paesaggio) - 1.
          Le  regioni  promuovono  l'istituzione  e  disciplinano  il
          funzionamento   delle   commissioni  per  il  paesaggio  di
          supporto  ai  soggetti ai quali sono delegate le competenze
          in   materia  di  autorizzazione  paesaggistica,  ai  sensi
          dell'art. 146, comma 6.
             2.   Le  commissioni,  sono  composte  da  soggetti  con
          particolare,  pluriennale  e  qualificata  esperienza nella
          tutela del paesaggio.
             3.   Le  commissioni  esprimono  pareri  nel  corso  dei
          procedimenti  autorizzatori previsti dagli artt. 146, comma
          7, 147 e 159.
             4. (Abrogato).».