Art. 6.

        Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 20/1989

   1. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 3 aprile 1989, n.
20  (Norme  in  materia  di  tutela  di  beni culturali, ambientali e
paesistici), e' sostituito dal seguente:
    «3.  La Giunta regionale vigila sulla corretta applicazione della
subdelega  da  parte  dei  comuni e propone al Consiglio regionale di
revocare  la  subdelega  in  caso  di inadempimento o violazione, nel
rispetto  della  legge  regionale  20  novembre 1998, n. 34 (Riordino
delle  funzioni  e  dei  compiti amministrativi della Regione e degli
enti locali).».
 
          Nota all'art. 6:
             Il  testo dell'art. 15 della legge regionale n. 20/1989,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              «Art.  15.  (Poteri cautelari) - 1. La Regione esercita
          il  controllo  sull'attuazione  da  parte  dei Comuni della
          subdelega  di  cui  alla  presente  legge, anche attraverso
          verifiche  periodiche.  A  tal fine i Comuni sono tenuti ad
          inviare  entro  il  mese  di marzo di ogni anno alla Giunta
          regionale  una  relazione  che  renda conto dell'attuazione
          delle    funzioni    subdelegate    comprendente   l'elenco
          dettagliato e descrittivo degli interventi autorizzati.
             2.  Fatta salva la possibilita' di annullamento da parte
          del  Ministro  per  i  beni  culturali ed ambientali di cui
          all'art. 14, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dal
          ricevimento  della  documentazione,  ove  riscontri  che le
          autorizzazioni  comunali  siano suscettibili di determinare
          gravi   ed   irreversibili   alterazioni   o   deturpazioni
          ambientali,  puo' assumere, sulla base delle vigenti leggi,
          propri  provvedimenti  a  salvaguardia  dei beni ambientali
          tutelati  dalla  presente  legge e ne informa la competente
          Commissione consiliare.
             3.   La   Giunta   regionale   vigila   sulla   corretta
          applicazione  della subdelega da parte dei comuni e propone
          al  Consiglio regionale di revocare la subdelega in caso di
          inadempimento   o  violazione,  nel  rispetto  della  legge
          regionale 20  novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni
          e  dei  compiti  amministrativi  della Regione e degli enti
          locali).
             4. Qualora la Giunta regionale venga a conoscenza che un
          bene  di  interesse  ambientale  o paesistico, non compreso
          negli  elenchi  o  non sottoposto a vincolo, riceva o possa
          ricevere   pregiudizio,  adotta  i  provvedimenti  previsti
          dall'art.  9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e
          successive   modificazioni   ed  integrazioni  e  sottopone
          all'esame  della  Commissione  regionale per la tutela e la
          valorizzazione    dei    beni   culturali   ed   ambientali
          l'opportunita' di includere il bene negli elenchi di cui al
          precitato art. 9.».