Art. 6. Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 20/1989 1. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici), e' sostituito dal seguente: «3. La Giunta regionale vigila sulla corretta applicazione della subdelega da parte dei comuni e propone al Consiglio regionale di revocare la subdelega in caso di inadempimento o violazione, nel rispetto della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).».
Nota all'art. 6: Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 20/1989, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Art. 15. (Poteri cautelari) - 1. La Regione esercita il controllo sull'attuazione da parte dei Comuni della subdelega di cui alla presente legge, anche attraverso verifiche periodiche. A tal fine i Comuni sono tenuti ad inviare entro il mese di marzo di ogni anno alla Giunta regionale una relazione che renda conto dell'attuazione delle funzioni subdelegate comprendente l'elenco dettagliato e descrittivo degli interventi autorizzati. 2. Fatta salva la possibilita' di annullamento da parte del Ministro per i beni culturali ed ambientali di cui all'art. 14, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, ove riscontri che le autorizzazioni comunali siano suscettibili di determinare gravi ed irreversibili alterazioni o deturpazioni ambientali, puo' assumere, sulla base delle vigenti leggi, propri provvedimenti a salvaguardia dei beni ambientali tutelati dalla presente legge e ne informa la competente Commissione consiliare. 3. La Giunta regionale vigila sulla corretta applicazione della subdelega da parte dei comuni e propone al Consiglio regionale di revocare la subdelega in caso di inadempimento o violazione, nel rispetto della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali). 4. Qualora la Giunta regionale venga a conoscenza che un bene di interesse ambientale o paesistico, non compreso negli elenchi o non sottoposto a vincolo, riceva o possa ricevere pregiudizio, adotta i provvedimenti previsti dall'art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni e sottopone all'esame della Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali l'opportunita' di includere il bene negli elenchi di cui al precitato art. 9.».