Art. 7. Norme transitorie e finali 1. Sono soppresse le sezioni provinciali della commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali previste dall'art. 91-bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo). 2. L'espressione del parere vincolante previsto dall'art. 49, comma quindicesimo, della legge regionale n. 56/1977 e' demandato alla commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 4. 3. L'espressione dei pareri di cui agli art. 40 e 41-bis della legge regionale n. 56/1977 resta in capo alla commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali. 4. Il personale operante nelle strutture delle sezioni provinciali soppresse puo' essere utilizzato, nel rispetto della professionalita' acquisita, previa intesa con le organizzazioni sindacali. 5. In regime di transitorieta' gli enti locali possono avvalersi, per la gestione dell'iter delle istanze prodotte ai sensi della presente legge, delle strutture regionali delle sezioni provinciali soppresse.
Note all'art. 7: Il testo dell'art. 91-bis della legge regionale n. 56/1977, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Art. 91-bis. (Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali) - 1. E' istituita la commissione regionale per i beni culturali e ambientali la quale e' investita della competenza e delle attribuzioni delle Commissioni provinciali di cui all'art 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, modificato dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. 2. La Commissione svolge attivita' di consulenza a favore del Consiglio e della Giunta regionali, in materia di beni culturali e ambientali; fornisce indirizzi alle Sezioni Provinciali di cui al successivo ottavo comma promuovendone il coordinamento e l'armonizzazione dei criteri operativi. La Commissione inoltre formula i pareri previsti agli articoli 40, 41-bis e 49 della presente legge. La Commissione e' costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed ha sede nel capoluogo della Regione. I componenti sono rieleggibili. 3. La Commissione e' composta da: a) l'Assessore regionale competente per delega nella materia, con funzioni di Presidente; b) il Presidente del C.U.R. o suo delegato; c) tre esperti nella materia di competenza nominati dal Consiglio regionale, di comprovata specifica esperienza scientifica e professionale; d) il responsabile del Settore regionale competente in materia; e) tre funzionari regionali, designati dalla Giunta regionale tenendo conto della specifica competenza, di cui uno nella materia urbanistica; f) il Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte o suo delegato; g) il Soprintendente Archeologico del Piemonte o suo delegato. 4. La partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni statali e' subordinata al consenso e alla designazione degli stessi. 5. Devono essere convocati ad esprimere un parere consultivo, i Sindaci dei Comuni sul cui territorio si intenda apporre nuovi vincoli. 6. Il Presidente puo' fare intervenire di volta in volta alle riunioni senza diritto di voto, studiosi e tecnici, esperti in specifici problemi, nonche' rappresentanti designati da, associazioni ambientalistiche ed agricole e da Associazioni e sodalizi culturali. 7. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto; le deliberazioni sono valide quando sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. 8. Sono Sezioni decentrate della Commissione regionale le Sezioni provinciali per la tutela dei beni culturali ed ambientali costituite in numero di almeno una per ogni ambito provinciale: esse hanno sede di norma nel capoluogo di Provincia. 9. La Sezione provinciale promuove il censimento dei beni ambientali e culturali nel territorio di propria competenza; formula il parere vincolante, di cui all'art. 49 della presente legge, in merito alle concessioni relative ad aree ed immobili che nelle prescrizioni del Piano Regolatore Generale sono definiti di interesse storico, artistico ed ambientale. 10. Ad essa puo' essere dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale, di cui al presente articolo, attribuita la formulazione dei pareri previsti agli artt. 40 e 41-bis della presente legge, limitatamente ai casi in cui non siano richieste contestuali varianti urbanistiche sulla base degli indirizzi e dei criteri forniti ai sensi del secondo comma del presente articolo. 11. La Sezione provinciale dura in carica tre anni. Essa e' eletta dal Consiglio regionale ed e' composta da: cinque esperti, due dei quali, di norma, scelti in terne proposte dalle associazioni piu' rappresentative a livello provinciale, in materia urbanistica ed ambientale, ivi compreso un esperto con particolare competenza nel settore agricolo-forestale; la qualifica di esperto nella materia deve essere comprovata da specifica esperienza scientifica e professionale; due rappresentanti segnalati dall'Amministrazione Provinciale. 12. Tra i sette membri della Sezione provinciale il Consiglio regionale designa il Presidente. 13. Per lo svolgimento dell'attivita' delle Sezioni provinciali valgono le norme di cui ai precedenti 4°, 5°, 6° e 7° comma. 14. Alle spese di funzionamento della Commissione Regionale e delle Sezioni provinciali si provvede a norma della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33. 15. Le modalita' di funzionamento della Commissione regionale e delle Sezioni provinciali saranno previste da apposito regolamento.». Il testo coordinato vigente dell'art. 49 della legge regionale n. 56/1977 e' il seguente: «Art. 49. (Caratteristiche e validita' della concessione) - 1. Fatti salvi i casi previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la concessione gratuita e quelli di cui all'art. 7 per l'edilizia convenzionata, la concessione e' subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonche' al costo di costruzione. 2. Qualora la concessione non venga utilizzata in conseguenza di annullamento d'ufficio o giurisdizione il Comune, che abbia percepito il contributo previsto dal 1° comma del presente articolo, e' tenuto a farne restituzione all'avente diritto. 3. Il Comune deve effettuare il rimborso, senza interessi, entro, sessanta giorni da quando gliene viene fatta richiesta mediante lettera raccomandata o notificazione, trascorso inutilmente il termine predetto, decorrono a favore dell'avente diritto gli interessi di mora, al tasso legale. 4. In ogni caso le condizioni apposte alle concessioni devono essere accettate dal proprietario del suolo o dell'edificio con atto di impegno unilaterale accettato dal Comune. 5. La concessione, in caso di particolare complessita' degli interventi previsti, e che richiedano opere infrastrutturali eccedenti al semplice allacciamento ai pubblici servizi o il coordinamento tra operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, puo' essere subordinata alla stipula di una convenzione, o di un atto di impegno unilaterale da parte del richiedente, che disciplina modalita', requisiti e tempi di realizzazione degli interventi. 6. La concessione e' trasferibile ai successori o aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto della concessione stessa. La voltura della concessione deve essere richiesta al Sindaco. Si applicano alla voltura le prescrizioni del 2°, 3°, 5°, comma dell'art. 48. 7. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la Giunta regionale, entro 4 mesi dall'approvazione della presente legge, predispone una convenzione-tipo, alla quale dovranno uniformarsi le convenzioni comunali e gli atti di impegno unilaterale sostitutivo della convenzione, che dovranno essere sottoscritti dal concessionario e dal proprietario qualora la concessione venga rilasciata a persona diversa dal proprietario, contenente essenzialmente: a) gli elementi progettuali delle opere da eseguire; b) l'indicazione delle destinazioni d'uso vincolanti delle opere da eseguire, le loro caratteristiche tipologiche e costitutive; c) il termine d'inizio e di ultimazione delle opere; d) la descrizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per cui e' previsto l'impegno della diretta esecuzione da parte del proprietario, con le relative garanzie finanziarie per l'importo pari al costo dell'opera maggiorato dei prevedibili aumenti nel periodo di realizzazione; e) la determinazione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, dedotta la eventuale aliquota corrispondente alle opere di cui alla lettera d); f) i prezzi di vendita ed i canoni di locazione; g) norme a tutela dei diritti e della salute dei lavoratori; h) le sanzioni convenzionali a carico dei privati stipulanti per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, nonche' le modalita' per la esecuzione in danno del proprietario in caso di suo inadempimento. 8. Le concessioni relative a singoli edifici non possono avere una durata complessiva superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione. 9. Un periodo piu' lungo per l'ultimazione dei lavori puo' essere consentito dal Sindaco esclusivamente in considerazione della mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive. 10. Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione. 11. Per l'inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere, che non si riducano all'impianto di cantiere, alla esecuzione di scavi o di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione. 12. Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto, confermata con la presentazione della domanda per l'autorizzazione di abitabilita' o di usabilita'. 13. E' ammessa la proroga del termine per la ultimazione dei lavori, con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volonta' del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. 14. La proroga puo' sempre essere prevista nel provvedimento di concessione del Sindaco, quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in piu' esercizi finanziari. 15. Il rilascio della concessione relativa alle aree e agli immobili che nelle prescrizioni di Piano Regolatore Generale sono definiti di interesse storico-artistico, e' subordinato al parere vincolante della Commissione regionale per i beni culturali ambientali che si esprime entro 60 giorni ove non sussistano vincoli che richiedano autorizzazione ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e della legge 29 giugno 1939, n. 1497.». Il testo coordinato vigente dell'art. 40 della legge regionale 56/1977 e' il seguente: «Art. 40. (Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato) - 1. Il piano particolareggiato, adottato con deliberazione del Consiglio comunale, e' depositato presso la segreteria e pubblicato per estratto all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque puo' prenderne visione e presentare, entro i successivi 30 giorni, osservazioni nel pubblico interesse. 2. Il Consiglio comunale, decorsi i termini di cui al comma precedente, controdeduce alle osservazioni con la deliberazione di approvazione del piano, apportando eventuali modifiche. Qualora non vengano presentate osservazioni la deliberazione di approvazione del piano dovra' farne espressa menzione. 3. Il piano particolareggiato assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge. Il piano e' depositato presso la segreteria del Comune e una copia della deliberazione del Consiglio comunale, completa degli elaborati costituenti il piano particolareggiato, e' trasmessa per conoscenza alla Regione. 4. La deliberazione di approvazione conferisce carattere di pubblica utilita' alle opere previste nel piano particolareggiato. 5. Le varianti al piano particolareggiato sono approvate con il procedimento previsto per il piano particolareggiato. 6. Il piano particolareggiato, che richieda per la formazione una variante al Piano Regolatore, e' adottato dal Consiglio comunale contestualmente alla variante del Piano Regolatore, con la procedura del primo comma. Qualora la variante contestuale sia strutturale ai sensi del comma 4 dell'art. 17, il piano, eventualmente modificato dalla deliberazione con la quale si controdeduce alle osservazioni, viene inviato dal Comune alla Regione unitamente alla deliberazione di variante al Piano Regolatore. 7. Il piano particolareggiato e' approvato contestualmente alla variante con deliberazione della Giunta regionale entro 120 i giorni dalla data di ricevimento. Con la deliberazione di approvazione possono essere apportate modifiche d'ufficio con la stessa procedura prevista per il Piano Regolatore Generale all'art. 15, anche in relazione alle osservazioni presentate. Qualora la Giunta regionale non esprima provvedimenti nel termine perentorio indicato nel presente comma, il Piano particolareggiato e la relativa variante contestuale si intendono approvati. 8. Il Piano particolareggiato che comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 24 della presente legge, e' trasmesso subito dopo l'adozione alla Commissione Regionale per la Tutela dei Beni Culturali e Ambientali la quale, entro 60 giorni dal ricevimento esprime il proprio parere vincolante ai fini della tutela dei Beni Culturali e Ambientali. Il Consiglio comunale con la deliberazione di approvazione adegua il piano particolareggiato al parere della Commissione regionale. Avverso tale parere, il Comune puo' ricorrere alla Giunta regionale che si deve esprimere nel termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso.». Il testo coordinato vigente dell'art. 41-bis della legge regionale n. 56/1977 e' il seguente: «Art. 41-bis. (Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente) - 1. Nelle zone di recupero individuate ai sensi dell'art. 12, ovvero, per i comuni dotati di strumenti urbanistici, nelle zone di recupero individuate con deliberazione del Consiglio comunale, i comuni possono formare piani di recupero ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457. 2. Nella individuazione delle zone di recupero o successivamente con le stesse modalita' di approvazione della deliberazione di cui al comma precedente, il comune definisce gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati, le aree per i quali il rilascio della concessione e' subordinato alla formazione del piano di recupero. 3. Il piano di recupero disciplina gli interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica, necessari per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati, delle aree compresi nelle zone di recupero. 4. Il piano di recupero contiene: 1) la delimitazione del perimetro del territorio interessato; 2) la precisazione delle destinazioni d'uso degli immobili, aree ed edifici, con l'indicazione delle opere di urbanizzazione esistenti e da realizzare secondo le prescrizioni del Piano Regolatore Generale; 3) l'analisi dello stato di consistenza e di degrado degli immobili e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria con l'indicazione degli interventi di recupero proposti; 4) la definizione progettuale degli interventi suddetti con la valutazione sommaria dei relativi costi; 5) la individuazione degli immobili da espropriare per la realizzazione di attrezzature pubbliche o comunque di opere di competenza comunale; 6) i tempi previsti per l'attuazione del piano, con l'indicazione delle relative priorita'. 5. Gli elaborati del piano di recupero sono quelli stabiliti dall'art. 39 per il piano particolareggiato. In particolare nell'ambito degli insediamenti urbani e dei nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1) e 2) del 1° comma dell'art. 24: le analisi debbono documentare i valori storico-ambientali, le condizioni igienico-sanitarie e la consistenza statica degli edifici e delle loro strutture; il progetto deve documentare gli interventi edilizi previsti con indicazione delle tipologie edilizie e delle destinazioni d'uso con piante, profili e sezioni nella scala adeguata a definire le caratteristiche degli interventi e dimostrare la loro fattibilita'. 6. Il piano di recupero e' approvato e attuato con le procedure stabilite agli artt. 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n.457, ed assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione comunale di approvazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge ove il piano di recupero comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 24 della presente legge, ovvero immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o soggetti a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si applica l'ultimo comma dell'art. 40 della presente legge. Qualora il piano di recupero preveda interventi da finanziare per mezzo delle vigenti leggi in materia di edilizia pubblica residenziale o di altre leggi regionali, le procedure sopra indicate sono completate con l'inoltro, da parte del Comune, degli elaborati tecnici ed amministrativi alla Regione. 7. Ove il piano di recupero non sia approvato entro 3 anni dalla deliberazione del Consiglio comunale di cui al 2° comma ovvero la deliberazione di approvazione del piano di recupero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, la individuazione stessa decade ad ogni effetto. 8. Per gli immobili, aree ed edifici ricadenti nell'ambito delle zone di recupero di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e non assoggettati al piano di recupero o per quelli per i quali siano trascorsi i termini di cui al precedente comma, sono consentiti gli interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e ristrutturazione edilizia come stabilito dal terzo comma del precedente art. 13, alle lettere a), b), c), d), e), fatte salve le norme piu' restrittive relative a singoli immobili e complessi, stabilite dal Piano Regolatore Generale. Gli interventi di restauro e ristrutturazione edilizia ammessi, qualora riguardino globalmente edifici costituiti da piu' alloggi, sono consentiti, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali, purche' siano disciplinati da convenzione o da atti d'obbligo unilaterali, trascritti a cura del Comune e a spese dell'interessato, mediante i quali il concessionario si impegna a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai. sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e degli artt. 51 e 52 della presente legge. 9. Gli interventi di cui al precedente comma sono consentiti anche su, immobili e complessi ricadenti, in zone di recupero per i quali e' prescritta dal Piano Regolatore Generale la formazione del piano particolareggiato, nel solo caso in cui le norme di attuazione subordinano ogni intervento edilizio alla formazione del Piano particolareggiato stesso.».