Art. 7.

                     Norme transitorie e finali

   1.   Sono  soppresse  le  sezioni  provinciali  della  commissione
regionale  per  la  tutela  e  la valorizzazione dei beni culturali e
ambientali previste dall'art. 91-bis della legge regionale 5 dicembre
1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).
   2.  L'espressione  del  parere  vincolante  previsto dall'art. 49,
comma  quindicesimo,  della  legge  regionale n. 56/1977 e' demandato
alla commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 4.
   3.  L'espressione  dei  pareri  di cui agli art. 40 e 41-bis della
legge  regionale  n. 56/1977 resta in capo alla commissione regionale
per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
   4. Il personale operante nelle strutture delle sezioni provinciali
soppresse puo' essere utilizzato, nel rispetto della professionalita'
acquisita, previa intesa con le organizzazioni sindacali.
   5.  In regime di transitorieta' gli enti locali possono avvalersi,
per  la  gestione  dell'iter  delle  istanze  prodotte ai sensi della
presente  legge,  delle strutture regionali delle sezioni provinciali
soppresse.
 
          Note all'art. 7:
             Il  testo  dell'art.  91-bis  della  legge  regionale n.
          56/1977,  come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              «Art. 91-bis. (Commissione regionale per la tutela e la
          valorizzazione  dei  beni  culturali  e ambientali) - 1. E'
          istituita  la  commissione regionale per i beni culturali e
          ambientali  la  quale e' investita della competenza e delle
          attribuzioni delle Commissioni provinciali di cui all'art 2
          della  legge  29 giugno 1939, n. 1497, modificato dall'art.
          31  del  decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
          1975, n. 805.
             2.  La  Commissione  svolge  attivita'  di  consulenza a
          favore  del  Consiglio e della Giunta regionali, in materia
          di  beni  culturali  e  ambientali; fornisce indirizzi alle
          Sezioni  Provinciali  di  cui  al  successivo  ottavo comma
          promuovendone   il  coordinamento  e  l'armonizzazione  dei
          criteri  operativi. La Commissione inoltre formula i pareri
          previsti  agli  articoli  40,  41-bis  e  49 della presente
          legge.   La  Commissione  e'  costituita  con  decreto  del
          Presidente  della Giunta regionale, dura in carica tre anni
          ed  ha  sede nel capoluogo della Regione. I componenti sono
          rieleggibili.
             3. La Commissione e' composta da:
              a)  l'Assessore  regionale  competente per delega nella
          materia, con funzioni di Presidente;
              b) il Presidente del C.U.R. o suo delegato;
              c) tre esperti nella materia di competenza nominati dal
          Consiglio  regionale,  di  comprovata  specifica esperienza
          scientifica e professionale;
              d)  il responsabile del Settore regionale competente in
          materia;
              e)  tre  funzionari  regionali,  designati dalla Giunta
          regionale  tenendo conto della specifica competenza, di cui
          uno nella materia urbanistica;
              f)   il   Soprintendente   per   i  Beni  Ambientali  e
          Architettonici del Piemonte o suo delegato;
              g)  il  Soprintendente  Archeologico del Piemonte o suo
          delegato.
             4.    La   partecipazione   dei   rappresentanti   delle
          Amministrazioni  statali  e' subordinata al consenso e alla
          designazione degli stessi.
             5.  Devono  essere  convocati  ad  esprimere  un  parere
          consultivo,  i  Sindaci  dei  Comuni  sul cui territorio si
          intenda apporre nuovi vincoli.
             6. Il Presidente puo' fare intervenire di volta in volta
          alle  riunioni  senza  diritto di voto, studiosi e tecnici,
          esperti   in  specifici  problemi,  nonche'  rappresentanti
          designati  da,  associazioni ambientalistiche ed agricole e
          da Associazioni e sodalizi culturali.
             7.  Le  riunioni  della  Commissione  sono valide con la
          presenza  della  maggioranza  assoluta  dei  componenti con
          diritto  di  voto; le deliberazioni sono valide quando sono
          adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei
          presenti.
             8.  Sono  Sezioni decentrate della Commissione regionale
          le  Sezioni provinciali per la tutela dei beni culturali ed
          ambientali  costituite  in  numero  di  almeno una per ogni
          ambito  provinciale: esse hanno sede di norma nel capoluogo
          di Provincia.
             9.  La  Sezione  provinciale  promuove il censimento dei
          beni  ambientali  e  culturali  nel  territorio  di propria
          competenza;  formula  il parere vincolante, di cui all'art.
          49   della  presente  legge,  in  merito  alle  concessioni
          relative  ad  aree  ed  immobili che nelle prescrizioni del
          Piano   Regolatore  Generale  sono  definiti  di  interesse
          storico, artistico ed ambientale.
             10.  Ad essa puo' essere dalla Giunta regionale, sentita
          la  Commissione  regionale,  di  cui  al presente articolo,
          attribuita  la  formulazione dei pareri previsti agli artt.
          40  e 41-bis della presente legge, limitatamente ai casi in
          cui  non  siano richieste contestuali varianti urbanistiche
          sulla  base  degli indirizzi e dei criteri forniti ai sensi
          del secondo comma del presente articolo.
             11. La Sezione provinciale dura in carica tre anni. Essa
          e' eletta dal Consiglio regionale ed e' composta da:
              cinque  esperti,  due  dei  quali,  di norma, scelti in
          terne  proposte  dalle  associazioni piu' rappresentative a
          livello  provinciale, in materia urbanistica ed ambientale,
          ivi  compreso  un  esperto  con  particolare competenza nel
          settore  agricolo-forestale;  la qualifica di esperto nella
          materia  deve  essere  comprovata  da  specifica esperienza
          scientifica e professionale;
              due   rappresentanti   segnalati   dall'Amministrazione
          Provinciale.
             12.  Tra  i  sette  membri  della Sezione provinciale il
          Consiglio regionale designa il Presidente.
             13.  Per  lo  svolgimento  dell'attivita'  delle Sezioni
          provinciali  valgono  le  norme  di  cui  ai precedenti 4°,
          5°, 6° e 7° comma.
             14.   Alle  spese  di  funzionamento  della  Commissione
          Regionale  e  delle Sezioni provinciali si provvede a norma
          della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.
             15.  Le  modalita'  di  funzionamento  della Commissione
          regionale  e  delle Sezioni provinciali saranno previste da
          apposito regolamento.».
             Il  testo  coordinato  vigente  dell'art. 49 della legge
          regionale n. 56/1977 e' il seguente:
              «Art.    49.   (Caratteristiche   e   validita'   della
          concessione)  -  1. Fatti salvi i casi previsti dall'art. 9
          della  legge  28  gennaio  1977,  n. 10, per la concessione
          gratuita   e  quelli  di  cui  all'art.  7  per  l'edilizia
          convenzionata,   la   concessione   e'   subordinata   alla
          corresponsione  di un contributo commisurato alla incidenza
          delle   spese  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria,
          nonche' al costo di costruzione.
             2.  Qualora  la  concessione  non  venga  utilizzata  in
          conseguenza  di  annullamento  d'ufficio o giurisdizione il
          Comune,  che  abbia percepito il contributo previsto dal 1°
          comma del presente articolo, e' tenuto a farne restituzione
          all'avente diritto.
             3.   Il   Comune  deve  effettuare  il  rimborso,  senza
          interessi,  entro,  sessanta  giorni da quando gliene viene
          fatta    richiesta    mediante   lettera   raccomandata   o
          notificazione,  trascorso  inutilmente il termine predetto,
          decorrono  a  favore  dell'avente  diritto gli interessi di
          mora, al tasso legale.
             4.  In  ogni caso le condizioni apposte alle concessioni
          devono  essere  accettate  dal  proprietario  del  suolo  o
          dell'edificio con atto di impegno unilaterale accettato dal
          Comune.
             5.  La  concessione, in caso di particolare complessita'
          degli   interventi   previsti,   e   che  richiedano  opere
          infrastrutturali  eccedenti  al  semplice  allacciamento ai
          pubblici  servizi o il coordinamento tra operatori pubblici
          e   privati   per   la   realizzazione   delle   opere   di
          urbanizzazione, puo' essere subordinata alla stipula di una
          convenzione,  o  di un atto di impegno unilaterale da parte
          del  richiedente,  che  disciplina  modalita',  requisiti e
          tempi di realizzazione degli interventi.
             6. La concessione e' trasferibile ai successori o aventi
          causa che abbiano titolo sul bene oggetto della concessione
          stessa.  La voltura della concessione deve essere richiesta
          al  Sindaco.  Si applicano alla voltura le prescrizioni del
          2°, 3°, 5°, comma dell'art. 48.
             7.  Ai fini dell'applicazione dell'art. 7 della legge 28
          gennaio  1977,  n.  10,  la  Giunta regionale, entro 4 mesi
          dall'approvazione  della  presente  legge,  predispone  una
          convenzione-tipo,   alla   quale  dovranno  uniformarsi  le
          convenzioni  comunali  e  gli  atti  di impegno unilaterale
          sostitutivo   della   convenzione,   che   dovranno  essere
          sottoscritti  dal concessionario e dal proprietario qualora
          la  concessione  venga  rilasciata  a  persona  diversa dal
          proprietario, contenente essenzialmente:
              a) gli elementi progettuali delle opere da eseguire;
              b)  l'indicazione  delle  destinazioni d'uso vincolanti
          delle   opere   da   eseguire,   le   loro  caratteristiche
          tipologiche e costitutive;
              c) il termine d'inizio e di ultimazione delle opere;
              d)   la   descrizione  delle  opere  di  urbanizzazione
          primaria  e  secondaria per cui e' previsto l'impegno della
          diretta  esecuzione  da  parte  del  proprietario,  con  le
          relative  garanzie  finanziarie per l'importo pari al costo
          dell'opera  maggiorato  dei prevedibili aumenti nel periodo
          di realizzazione;
              e)   la   determinazione   del  contributo  commisurato
          all'incidenza  delle  spese  di  urbanizzazione  primaria e
          secondaria,  dedotta  la  eventuale aliquota corrispondente
          alle opere di cui alla lettera d);
              f) i prezzi di vendita ed i canoni di locazione;
              g)  norme  a  tutela  dei  diritti  e  della salute dei
          lavoratori;
              h)  le  sanzioni  convenzionali  a  carico  dei privati
          stipulanti  per  l'inosservanza  degli  obblighi  stabiliti
          nella  convenzione,  nonche' le modalita' per la esecuzione
          in danno del proprietario in caso di suo inadempimento.
             8. Le concessioni relative a singoli edifici non possono
          avere   una   durata   complessiva  superiore  a  tre  anni
          dall'inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati
          entro un anno dal rilascio della concessione.
             9.  Un  periodo  piu' lungo per l'ultimazione dei lavori
          puo'   essere  consentito  dal  Sindaco  esclusivamente  in
          considerazione della mole delle opere da realizzare o delle
          sue particolari caratteristiche costruttive.
             10.  Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano
          stati   iniziati   o   ultimati,   il  concessionario  deve
          richiedere una nuova concessione.
             11.  Per l'inizio dei lavori si intende la realizzazione
          di  consistenti  opere, che non si riducano all'impianto di
          cantiere,  alla  esecuzione  di scavi o di sistemazione del
          terreno o di singole opere di fondazione.
             12.   Per   ultimazione   dell'opera   si   intende   il
          completamento   integrale   di  ogni  parte  del  progetto,
          confermata   con   la   presentazione   della  domanda  per
          l'autorizzazione di abitabilita' o di usabilita'.
             13. E' ammessa la proroga del termine per la ultimazione
          dei  lavori,  con  provvedimento  motivato e solo per fatti
          estranei   alla   volonta'  del  concessionario  che  siano
          sopravvenuti   a   ritardare   i  lavori  durante  la  loro
          esecuzione.
             14.   La   proroga   puo'  sempre  essere  prevista  nel
          provvedimento  di concessione del Sindaco, quando si tratti
          di  opere  pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato
          in piu' esercizi finanziari.
             15.  Il  rilascio della concessione relativa alle aree e
          agli  immobili  che  nelle prescrizioni di Piano Regolatore
          Generale  sono  definiti di interesse storico-artistico, e'
          subordinato   al   parere   vincolante   della  Commissione
          regionale  per  i  beni culturali ambientali che si esprime
          entro  60  giorni ove non sussistano vincoli che richiedano
          autorizzazione  ai  sensi  della  legge  1° giugno 1939, n.
          1089, e della legge 29 giugno 1939, n. 1497.».
             Il  testo  coordinato  vigente  dell'art. 40 della legge
          regionale 56/1977 e' il seguente:
              «Art.  40.  (Formazione,  approvazione ed efficacia del
          piano  particolareggiato)  - 1. Il piano particolareggiato,
          adottato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale,  e'
          depositato  presso  la segreteria e pubblicato per estratto
          all'albo  pretorio  del  Comune  per 30 giorni consecutivi,
          durante   i   quali   chiunque  puo'  prenderne  visione  e
          presentare,  entro i successivi 30 giorni, osservazioni nel
          pubblico interesse.
             2.  Il  Consiglio  comunale, decorsi i termini di cui al
          comma  precedente,  controdeduce  alle  osservazioni con la
          deliberazione   di   approvazione   del  piano,  apportando
          eventuali   modifiche.   Qualora   non  vengano  presentate
          osservazioni  la  deliberazione  di  approvazione del piano
          dovra' farne espressa menzione.
             3.  Il  piano  particolareggiato assume efficacia con la
          pubblicazione  sul Bollettino ufficiale della Regione della
          deliberazione  di  approvazione divenuta esecutiva ai sensi
          di  legge.  Il piano e' depositato presso la segreteria del
          Comune  e  una  copia  della  deliberazione  del  Consiglio
          comunale,  completa  degli  elaborati  costituenti il piano
          particolareggiato,   e'   trasmessa   per  conoscenza  alla
          Regione.
             4. La deliberazione di approvazione conferisce carattere
          di   pubblica   utilita'  alle  opere  previste  nel  piano
          particolareggiato.
             5. Le varianti al piano particolareggiato sono approvate
          con    il    procedimento    previsto    per    il    piano
          particolareggiato.
             6.  Il  piano  particolareggiato,  che  richieda  per la
          formazione  una  variante  al Piano Regolatore, e' adottato
          dal  Consiglio  comunale  contestualmente alla variante del
          Piano Regolatore, con la procedura del primo comma. Qualora
          la  variante contestuale sia strutturale ai sensi del comma
          4  dell'art.  17,  il piano, eventualmente modificato dalla
          deliberazione   con   la   quale   si   controdeduce   alle
          osservazioni,   viene   inviato  dal  Comune  alla  Regione
          unitamente   alla   deliberazione   di  variante  al  Piano
          Regolatore.
             7.    Il    piano    particolareggiato    e'   approvato
          contestualmente   alla  variante  con  deliberazione  della
          Giunta   regionale   entro  120  i  giorni  dalla  data  di
          ricevimento.  Con  la deliberazione di approvazione possono
          essere   apportate   modifiche   d'ufficio  con  la  stessa
          procedura   prevista   per  il  Piano  Regolatore  Generale
          all'art.   15,   anche   in   relazione  alle  osservazioni
          presentate.   Qualora   la  Giunta  regionale  non  esprima
          provvedimenti  nel termine perentorio indicato nel presente
          comma,  il  Piano  particolareggiato e la relativa variante
          contestuale si intendono approvati.
             8.  Il  Piano  particolareggiato  che comprenda immobili
          inclusi  in insediamenti urbani e nuclei minori individuati
          dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1) e 2) del
          primo comma dell'art. 24 della presente legge, e' trasmesso
          subito  dopo  l'adozione  alla Commissione Regionale per la
          Tutela  dei  Beni Culturali e Ambientali la quale, entro 60
          giorni dal ricevimento esprime il proprio parere vincolante
          ai  fini  della  tutela dei Beni Culturali e Ambientali. Il
          Consiglio  comunale  con  la  deliberazione di approvazione
          adegua   il   piano   particolareggiato   al  parere  della
          Commissione  regionale. Avverso tale parere, il Comune puo'
          ricorrere  alla  Giunta regionale che si deve esprimere nel
          termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso.».
             Il testo coordinato vigente dell'art. 41-bis della legge
          regionale n. 56/1977 e' il seguente:
              «Art.   41-bis.   (Piano  di  recupero  del  patrimonio
          edilizio esistente) - 1. Nelle zone di recupero individuate
          ai  sensi  dell'art.  12,  ovvero,  per  i comuni dotati di
          strumenti  urbanistici,  nelle zone di recupero individuate
          con  deliberazione del Consiglio comunale, i comuni possono
          formare  piani  di  recupero  ai sensi della legge 5 agosto
          1978, n. 457.
             2.   Nella  individuazione  delle  zone  di  recupero  o
          successivamente  con  le  stesse  modalita' di approvazione
          della  deliberazione  di cui al comma precedente, il comune
          definisce  gli  immobili, i complessi edilizi, gli isolati,
          le  aree  per  i  quali  il  rilascio  della concessione e'
          subordinato alla formazione del piano di recupero.
             3.  Il  piano  di  recupero disciplina gli interventi di
          manutenzione,  di  restauro  e risanamento conservativo, di
          ristrutturazione edilizia e/o urbanistica, necessari per il
          recupero  degli  immobili,  dei  complessi  edilizi,  degli
          isolati, delle aree compresi nelle zone di recupero.
             4. Il piano di recupero contiene:
              1)   la  delimitazione  del  perimetro  del  territorio
          interessato;
              2)  la  precisazione  delle  destinazioni  d'uso  degli
          immobili, aree ed edifici, con l'indicazione delle opere di
          urbanizzazione   esistenti   e  da  realizzare  secondo  le
          prescrizioni del Piano Regolatore Generale;
              3)  l'analisi  dello  stato di consistenza e di degrado
          degli  immobili  e delle opere di urbanizzazione primaria e
          secondaria  con  l'indicazione degli interventi di recupero
          proposti;
              4) la definizione progettuale degli interventi suddetti
          con la valutazione sommaria dei relativi costi;
              5)  la individuazione degli immobili da espropriare per
          la  realizzazione  di  attrezzature pubbliche o comunque di
          opere di competenza comunale;
              6)  i  tempi  previsti  per l'attuazione del piano, con
          l'indicazione delle relative priorita'.
             5.  Gli  elaborati  del  piano  di  recupero sono quelli
          stabiliti  dall'art.  39 per il piano particolareggiato. In
          particolare  nell'ambito  degli  insediamenti  urbani e dei
          nuclei  minori  individuati dal Piano Regolatore Generale a
          norma dei punti 1) e 2) del 1° comma dell'art. 24:
              le     analisi    debbono    documentare    i    valori
          storico-ambientali,  le  condizioni igienico-sanitarie e la
          consistenza statica degli edifici e delle loro strutture;
              il  progetto  deve  documentare  gli interventi edilizi
          previsti  con  indicazione delle tipologie edilizie e delle
          destinazioni  d'uso  con  piante,  profili  e sezioni nella
          scala   adeguata   a   definire  le  caratteristiche  degli
          interventi e dimostrare la loro fattibilita'.
             6.  Il  piano  di recupero e' approvato e attuato con le
          procedure stabilite agli artt. 28 e 30 della legge 5 agosto
          1978,  n.457,  ed assume efficacia con la pubblicazione sul
          Bollettino  ufficiale  della  Regione,  della deliberazione
          comunale  di  approvazione,  divenuta esecutiva ai sensi di
          legge  ove  il piano di recupero comprenda immobili inclusi
          in  insediamenti  urbani  e  nuclei  minori individuati dal
          Piano  Regolatore  Generale  a  norma dei punti 1) e 2) del
          primo  comma  dell'art.  24  della  presente  legge, ovvero
          immobili  vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.
          1089,  o  soggetti  a tutela ai sensi della legge 29 giugno
          1939, n. 1497, si applica l'ultimo comma dell'art. 40 della
          presente  legge.  Qualora  il  piano  di  recupero  preveda
          interventi  da  finanziare per mezzo delle vigenti leggi in
          materia  di edilizia pubblica residenziale o di altre leggi
          regionali,  le procedure sopra indicate sono completate con
          l'inoltro,  da parte del Comune, degli elaborati tecnici ed
          amministrativi alla Regione.
             7.  Ove  il  piano di recupero non sia approvato entro 3
          anni  dalla  deliberazione  del  Consiglio  comunale di cui
          al 2°  comma  ovvero  la  deliberazione di approvazione del
          piano  di  recupero  non  sia  divenuta  esecutiva entro il
          termine   di   un   anno   dalla   predetta   scadenza,  la
          individuazione stessa decade ad ogni effetto.
             8.   Per   gli   immobili,  aree  ed  edifici  ricadenti
          nell'ambito delle zone di recupero di cui all'art. 27 della
          legge  5 agosto 1978, n. 457 e non assoggettati al piano di
          recupero o per quelli per i quali siano trascorsi i termini
          di  cui al precedente comma, sono consentiti gli interventi
          edili   di   manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  di
          restauro  e  ristrutturazione  edilizia  come stabilito dal
          terzo  comma  del  precedente art. 13, alle lettere a), b),
          c),  d), e), fatte salve le norme piu' restrittive relative
          a   singoli  immobili  e  complessi,  stabilite  dal  Piano
          Regolatore   Generale.   Gli   interventi   di  restauro  e
          ristrutturazione   edilizia   ammessi,  qualora  riguardino
          globalmente   edifici  costituiti  da  piu'  alloggi,  sono
          consentiti,  con  il  mantenimento delle destinazioni d'uso
          residenziali,  purche'  siano disciplinati da convenzione o
          da atti d'obbligo unilaterali, trascritti a cura del Comune
          e   a   spese   dell'interessato,   mediante   i  quali  il
          concessionario  si  impegna a praticare prezzi di vendita e
          canoni  di locazione degli alloggi concordati con il Comune
          ed  a  concorrere  negli  oneri di urbanizzazione ai. sensi
          della  legge  28 gennaio 1977, n. 10, e degli artt. 51 e 52
          della presente legge.
             9.  Gli  interventi  di  cui  al  precedente  comma sono
          consentiti  anche  su,  immobili  e complessi ricadenti, in
          zone  di  recupero  per  i  quali  e'  prescritta dal Piano
          Regolatore     Generale    la    formazione    del    piano
          particolareggiato,  nel  solo  caso  in  cui  le  norme  di
          attuazione   subordinano   ogni  intervento  edilizio  alla
          formazione del Piano particolareggiato stesso.».