Art. 8. Abrogazioni 1. Al comma nono dell'art. 91-bis della legge regionale n. 56/1977 sono soppresse le parole: «; propone l'istituzione di vincoli e forme diverse di tutela specifici beni o parti del territorio». 2 Gli artt. 12, 13, 13-bis e 14 della legge regionale n. 20/1989 sono abrogati.
Nota all'art. 8: Il testo coordinato vigente dell'art. 91-bis della legge regionale n. 56/1977 e' riportato in nota all'art. 7.