Art. 8.

                             Abrogazioni

   1. Al comma nono dell'art. 91-bis della legge regionale n. 56/1977
sono soppresse le parole: «; propone l'istituzione di vincoli e forme
diverse di tutela specifici beni o parti del territorio».
   2  Gli  artt. 12, 13, 13-bis e 14 della legge regionale n. 20/1989
sono abrogati.
 
          Nota all'art. 8:
             Il testo coordinato vigente dell'art. 91-bis della legge
          regionale n. 56/1977 e' riportato in nota all'art. 7.