Art. 9. Dichiarazione d'urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 1° dicembre 2008 p. La Presidente BRESSO Il vice Presidente: PEVERARO LAVORI PREPARATORI Disegno di legge n. 571: Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Presentato dalla Giunta regionale in data 23 settembre 2008. Assegnato alla II Commissione in sede referente in data 26 settembre 2008. Sul testo sono state effettuate consultazioni. Testo licenziato dalla Commissione referente il 19 novembre 2008 con relazione di Angelo Auddino. Approvato in Aula il 25 novembre 2008, con emendamenti sul testo, con 25 voti favorevoli 7 voti contrari e 6 non votanti.
Nota all'art. 9: Il testo dell'art. 47 dello Statuto, della Regione Piemonte e' il seguente: «Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge) - 1. La legge regionale e' promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione. 2. La legge regionale e' pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso. 3. Al testo della legge segue la formula: «La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della .Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.».