Art. 9.

                       Dichiarazione d'urgenza

   1.  La  presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47
dello  Statuto  ed  entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
    Torino, 1° dicembre 2008

                       p. La Presidente BRESSO

                    Il vice Presidente: PEVERARO

                              LAVORI PREPARATORI

          Disegno di legge n. 571:
             Provvedimenti   urgenti   di   adeguamento   al  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio).
             Presentato  dalla  Giunta regionale in data 23 settembre
          2008.
             Assegnato  alla II Commissione in sede referente in data
          26 settembre 2008.
             Sul testo sono state effettuate consultazioni.
             Testo  licenziato  dalla  Commissione  referente  il  19
          novembre 2008 con relazione di Angelo Auddino.
             Approvato  in  Aula il 25 novembre 2008, con emendamenti
          sul  testo,  con 25 voti favorevoli 7 voti contrari e 6 non
          votanti.
 
          Nota all'art. 9:
             Il  testo  dell'art.  47  dello  Statuto,  della Regione
          Piemonte e' il seguente:
              «Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge) -
          1.  La  legge  regionale e' promulgata dal Presidente della
          Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
             2.  La  legge regionale e' pubblicata entro dieci giorni
          dalla  promulgazione  ed,  entra  in vigore il quindicesimo
          giorno  successivo  alla  pubblicazione, salvo che la legge
          stessa stabilisca un termine diverso.
             3.  Al  testo della legge segue la formula: «La presente
          legge  regionale  sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della  .Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
          osservarla  e  di  farla osservare come legge della Regione
          Piemonte.».